Art. 431 c.p.c. — Esecutorietà della sentenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →

[1]Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dai rappresentanti delle associazioni sindacali, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.

[2]Il processo verbale, depositato a cura di una delle parti o di una delle associazioni entro dieci giorni dalla sottoscrizione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato formato, acquista forza di titolo esecutivo mediante decreto del pretore, che ne accerta la regolarita' formale.

[3]Il processo verbale che non e' depositato a norma del comma precedente, ha valore di scrittura privata autenticata.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973

LavoroVersione 0.4

Ricorso al giudice del lavoro

Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

LavoroVersione 0.1

Ricorso per l’impugnazione del licenziamento

Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.

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Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 102/1988

    Questione inammissibile
    26 gennaio 1988

    Qualora la controversia da cui e` originata la questione di legittimita` costituzionale sia stata successivamente transatta davanti al giudice, la questione stessa va dichiarata manifesta- mente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto un'even- tuale pronuncia di merito della Corte costituzionale non potrebbe piu` esplicare i propri effetti tipici nel giudizio a quo. (Mani- festa inammissibilita` della questione di legittimita` costituzio- nale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del- l'art. 431, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente alla parte condannata, con ordinanza ex art. 423 cod.proc.civ., al pagamento di somme di denaro di adire il giu- dice di appello per ottenere un'ordinanza non impugnabile di sospensione dell'esecuzione del provvedimento suddetto, quando da questa possa derivarle gravissimo danno; ovvero, dell'art. 423, quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente l'immediata impugnazione dei provvedimenti ivi previsti davanti al giudice di secondo grado).

    Art. 431 c.p.c. · Art. 423 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 76/1981

    Questione infondata
    26 maggio 1981

    Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale concernenti la diversità di trattamento tra crediti di lavoro e altri crediti in ordine alla esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado. Nel primo giudizio a quo infatti si controverte di un credito ordinario e non di un credito derivante da un rapporto di lavoro, si' che non potrebbe trovarvi applicazione la norma censurata; nel secondo giudizio la questione risulta sollevata prima dell'emanazione della sentenza di primo grado, nel corso del giudizio di merito, mentre, come questa Corte ha più volte chiarito, la provvisoria esecuzione può assumere rilievo soltanto nelle fasi successive del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga degli effetti attribuiti dalla legge alla sentenza stessa (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 16 e 17/1977, 10/1979 - cfr. OO. nn. 63 e 64/1978

    Art. 277 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 423 c.p.c. · Art. 429 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 10/1979

    Questione inammissibile
    10 maggio 1979

    Sussiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale di una norma solo se di essa debba farsi concreta applicazione, non bastando la generica possibilita` che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 416 ultimo comma, 420 primo e ultimo comma, 421, terzo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto le norme denunziate determinerebbero un irragionevole disparita` tra le parti nel processo del lavoro, in danno del convenuto - datore di lavoro, incidendo altresi` sull'imparzialita` dell'organo giudicante -). - Cfr. S.n. 19/1974; 110/1974; 13/1977; 16/1977; 17/1977.

    Art. 416 c.p.c. · Art. 420 c.p.c. · Art. 421 c.p.c. · Art. 424 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art431 · fonte del testo

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