Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1977

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 431

del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge

11 agosto 1973. n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1974 dal pretore di San Genesio

nella causa di lavoro vertente tra Giorgi Quinto ed altri e Compagnucci

Felice, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;

2) ordinanza emessa il 16 aprile 1974 dal pretore di Chiavenna

nella causa di lavoro vertente tra Martinucci Armando e Seminara

Michele, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

3) ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Modena nella

causa di lavoro vertente tra Biondi Corinno e Carnevali Bruno, iscritta

al n. 407 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974;

4) ordinanza emessa il 17 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Roma nella causa vertente tra Barbagallo Antonio e la

società Alitalia, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 del 18

dicembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Compagnucci Felice e della

società Alitalia, nonché gli atti d'intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi gli avvocati Antonio Sorrentino, Maurizio Marazza e Rosario

Flammia, per la società Alitalia, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 30 maggio 1974 del pretore di Modena, è stato

denunziato, per violazione del precetto costituzionale

dell'eguaglianza, il comma primo dell'art. 431 del codice di procedura

civile come modificato dall'art. 1 della legge (sul nuovo rito del

lavoro) 11 agosto 1973, n. 533, per la parte in cui prevede a favore

del solo lavoratore l'esecutorietà della sentenza di primo grado.

Identica questione è stata proposta dal pretore di Chiavenna, con

ordinanza 16 aprile 1974, che estende l'impugnativa al comma secondo

della norma sopradetta, ipotizzandone il contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, in quanto prevede che alla esecuzione della sentenza si

possa procedere "con la sola copia del dispositivo, in pendenza del

termine per il deposito".

Con altra ordinanza 17 ottobre 1974 del giudice del lavoro del

tribunale di Roma è stato, poi, denunziato, sempre in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, anche il comma quarto dell'art. 431

citato, là dove esclude che la sospensione della esecuzione in sede di

appello (quale prevista dal precedente comma terzo) possa disporsi per

la parte della sentenza di condanna che non superi le 500.000 lire.

Infine, l'art. 431 è stato censurato, nel suo complesso, in

riferimento ad entrambi i parametri di cui agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, con ordinanza 19 febbraio 1974 del pretore di San

Genesio.

In tutti i giudizi vi è stato intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri.

Si sono, inoltre, costituite le parti Compagnucci e società

Alitalia, convenute nei procedimenti, rispettivamente, relativi alle

ordinanze del pretore di San Genesio e del tribunale di Roma. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a pronunziarsi sulla legittimità

costituzionale dell'art. 431 cod. proc. civ. come modificato dall'art.

1 della legge 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro: il quale,

secondo la prospettazione dei giudici a quibus, contrasterebbe sotto

vari profili con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

I relativi giudizi, in quanto riguardano la stessa disposizione di

legge, vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

2. - Le questioni sollevate sono inammissibili. Infatti la norma

impugnata - in tutte le disposizioni di cui si compone - attiene alla

esecuzione della sentenza o al giudizio di appello, cosicché non

assume rilevanza nei giudizi a quibus (tutti in fase di primo grado).

Non vale osservare in contrario, come fa il pretore di San Genesio,

che la denunzia dell'art. 431 in sede diversa da quella del giudizio di

primo grado costringerebbe il convenuto a subire, nel frattempo, il

pregiudizio della esecuzione, poiché tale argomento (che per altro non

è in tutto esatto) non può, in ogni caso, condurre ad ammettere

l'impugnazione di una norma in un giudizio in cui questa non è

destinata a trovare applicazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 431 del codice di procedura civile, come modificato dall'art.

1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro),

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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