Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 423 e 431

del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge

11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promosso con

ordinanza emessa il 1 aprile 1974 dal pretore di Avellino nella causa

di lavoro vertente tra Solimene Maria e Pagliarulo Maria, iscritta al

n. 254 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 201 del 31 luglio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 1 aprile 1974 - emessa nel corso di una controversia

avente ad oggetto la richiesta, ai sensi dell'art. 2122 del codice

civile, delle indennità di fine rapporto da parte del coniuge e di

figli di un lavoratore deceduto - l'adito pretore di Avellino ha

denunziato gli artt. 423, comma secondo, e 431 cod. proc. civ.

modificati dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, prospettandone il

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui dette

norme non prevedono che si applichi anche ai familiari del prestatore

di opera di cui all'art. 2122 citato la disciplina concernente

(rispettivamente) il pagamento di somme a titolo provvisorio e la

provvisoria eseguibilità della sentenza di primo grado.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua

ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, è in questo intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri per contestare la fondatezza

della sollevata questione. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Avellino dubita - come in narrativa esposto -

che contrastino con l'art. 3 della Costituzione gli artt. 423 e 431

cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 1 della legge 1973, n. 533),

nella parte in cui escludono che la disciplina dettata per le ordinanze

di condanna a titolo provvisorio "su istanza del lavoratore" e per la

esecutorietà della sentenza si applichi anche ai familiari superstiti

di cui all'art. 2122 del codice civile.

Le questioni - come si rileva dalla lettura del dispositivo

dell'ordinanza di rimessione in connessione con la relativa

motivazione, svolta con specifico riguardo alla qualità degli attori

in giudizio (coniuge e figli del lavoratore defunto) - risultano

limitate all'ipotesi di azioni promosse dai componenti il nucleo

familiare, di cui al primo comma dell'art. 2122 del codice civile

citato.

2. - Il dubbio di costituzionalità dell'art. 423 è - come detto -

formulato sul presupposto che il pagamento di somme a titolo

provvisorio non possa essere disposto in favore dei familiari indicati,

in quanto trattasi di soggetti diversi dal "lavoratore": al quale la

norma, nella sua dizione, ha riguardo.

La Corte ritiene, però, non esatta siffatta restrittiva esegesi,

esclusivamente fondata sulla lettera della legge, dovendosi dare

prevalenza alla ratio della norma.

Questa - come noto - risponde all'esigenza di sollecito

soddisfacimento di bisogni primari del lavoratore.

Ed è chiaro che tale esigenza, con specifico riguardo alle

indennità di fine rapporto, si prospetta con non minore intensità per

i componenti il nucleo familiare (in senso lato) del prestatore d'opera

deceduto: nei cui confronti - come già precisato dalla Corte (v.

sentenza n. 8 del 1972) - la corresponsione delle indennità in parola

tende a consentire di "affrontare le difficoltà immediatamente

connesse al venir meno, per morte, di chi, comunque, provvedeva al loro

sostentamento".

La disposizione denunziata - contrariamente a quanto ritenuto dal

giudice a quo - va, quindi, correttamente interpretata nel senso della

sua applicabilità ai superstiti indicati nel primo comma dell'art.

2122 del codice civile.

La questione esaminata è, pertanto, non fondata: in quanto,

appunto, basata su una interpretazione inesatta della norma denunziata.

3. - L'ulteriore questione, di costituzionalità dell'art. 431

cod. proc. civ. modificato, va, poi, dichiarata inammissibile,

trattandosi di norma che disciplina l'esecuzione della sentenza e,

pertanto, non ha rilevanza nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 431 del codice di procedura civile, modificato dall'art. 1

della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza

del pretore di Avellino in epigrafe indicata;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice di procedura

civile, modificato dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, citata,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza di cui sopra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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