Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 163/2004

    Questione infondata
    1 giugno 2004

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consu…

    Art. 3 cost. · Art. 412-bis c.p.c. · Art. 3 Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive

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  • Ordinanza n. 29/2001

    Questione infondata
    6 febbraio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 412-bis cod. proc. civ., nella parte in cui non imporrebbe il tentativo obbligatorio di conciliazione, nelle controversie di lavoro, anche nel procedimento d'ingiunzione. Tale questione, infatti, è già stata ritenuta non fondata - per erroneità del presupposto interpretativo - con la sentenza n. 276 del 2000. M.R.

    Art. 412-bis c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

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  • Sentenza n. 276/2000

    Questione infondata
    13 luglio 2000

    L'interpretazione logico-sistematica dell'art. 11, comma 4, lett. g) della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 induce a ritenere che l'affidamento al legislatore delegato della messa a punto di "procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato" comprenda anche l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie sul rapporto di lavoro privato 'ex' art. 409 cod. proc. civ. D'altra parte, la tutela del diritto di azione non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento e la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione 'de quò si ispira a criteri che rendono intrinsecamente ragionevole il limite dell'immediatezza della tutela giurisdizionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 410, 410bis e 412bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dagli artt. 36, 37 e 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 19 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 38, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, in quanto, nel rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ., avrebbero ecceduto i limiti della delega conferita con il menzionato art. 11, comma 4, lett. g), introducendo un inutile ostacolo allo svolgimento della giurisdizione. Precedenti: - sent. n. 15/1999, sent. nn. 126 e 163/2000 sui criteri da seguire nell'esame delle leggi di delega finalizzato alla valutazione della conformità ad esse delle normative delegate. L.T.

    Art. 410 c.p.c. · Art. 410-bis c.p.c. · Art. 412-bis c.p.c. · Art. 24 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1998 al 24 novembre 2010. 165 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita' della domanda.

tolto: L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

tolto: Il giudice ove rilevi che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale e' stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.

tolto: Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo puo' essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni.

tolto: Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308.

tolto: Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art412bis · fonte del testo

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