Art. 410-bis c.p.c. — Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione
Articolo abrogato dalla l. 4 novembre 2010, n. 183.
Abrogato dal 24 novembre 2010
Articolo abrogato dalla l. 4 novembre 2010, n. 183.
Abrogato dal 24 novembre 2010
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410- bis, comma secondo, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel processo del lavoro, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, esso si considera comunque espletato ai fini di cui all'art. 412- bis , cod. proc. civ. Il legislatore può imporre condizioni all'esercizio del diritto di azione se queste, oltre a salvaguardare interessi generali, costituiscono, anche dal punto di vista temporale, una limitata remora all'esercizio del diritto stesso, e la pretesa del rimettente, secondo la quale «gli interessi generali» dovrebbero comunque prevalere impedendo l'esercizio del diritto di azione fino a quando il tentativo di conciliazione non sia stato effettivamente espletato, oltre ad essere contraddittoria rispetto al parametro costituzionale evocato, si risolve nel contrapporre una propria soggettiva valutazione al bilanciamento degli interessi, imposto dai valori costituzionali implicati. - Negli stessi termini vedi, citata, ordinanza n. 436/2006.
Art. 410-bis c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 412-bis c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410 -bis , comma secondo, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel processo del lavoro, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, esso si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 -bis cod. proc. civ. Invero, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello enunciato dalla sentenza n. 276 del 2000 - richiamata dallo stesso rimettente - secondo cui il legislatore può imporre condizioni all'esercizio del diritto di azione se queste, oltre a salvaguardare interessi generali, costituiscono, anche dal punto di vista temporale, una limitata remora all'esercizio del diritto stesso. Inoltre, la pretesa del rimettente, secondo la quale «gli interessi generali» dovrebbero comunque prevalere impedendo l'esercizio del diritto di azione fino a quando il tentativo di conciliazione non sia stato effettivamente espletato, oltre ad essere contraddittoria rispetto al parametro costituzionale evocato, si risolve nel contrapporre una propria soggettiva valutazione al bilanciamento degli interessi, imposto dai valori costituzionali implicati. - Vedi sentenza citata n. 276/2000.
Art. 410-bis c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 412-bis c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'interpretazione logico-sistematica dell'art. 11, comma 4, lett. g) della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 induce a ritenere che l'affidamento al legislatore delegato della messa a punto di "procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato" comprenda anche l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie sul rapporto di lavoro privato 'ex' art. 409 cod. proc. civ. D'altra parte, la tutela del diritto di azione non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento e la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione 'de quò si ispira a criteri che rendono intrinsecamente ragionevole il limite dell'immediatezza della tutela giurisdizionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 410, 410bis e 412bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dagli artt. 36, 37 e 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 19 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 38, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, in quanto, nel rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ., avrebbero ecceduto i limiti della delega conferita con il menzionato art. 11, comma 4, lett. g), introducendo un inutile ostacolo allo svolgimento della giurisdizione. Precedenti: - sent. n. 15/1999, sent. nn. 126 e 163/2000 sui criteri da seguire nell'esame delle leggi di delega finalizzato alla valutazione della conformità ad esse delle normative delegate. L.T.
Art. 410 c.p.c. · Art. 410-bis c.p.c. · Art. 412-bis c.p.c. · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1998 al 24 novembre 2010. 41 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
tolto: Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art410bis · fonte del testo
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