In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile e' esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano. ((2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacita' produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprieta' di un maso chiuso o di parte di esso e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni)) Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonche' quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. Le disposizioni del comma 3 si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

Testo vigente dal 25 agosto 2016 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 173/2010

    Questione infondata
    13 maggio 2010

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, impugnato, in riferimento agli artt. 116 Cost. e 8, numero 8), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in quanto prevede il necessario esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982 prima di proporre una domanda giudiziale relativa all'ordinamento dei masi chiusi. La censurata disposizione non viola, infatti, gli ambiti di competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di masi chiusi, poiché essa non opera alcuna, sia pur marginale, trasformazione della disciplina sostanziale dell'istituto rispetto ai suoi contenuti fissati nella tradizione giuridica, ma si limita ad introdurre - in coerenza con l'ordinaria normativa sui rapporti agrari e persino con altra disposizione provinciale (art. 21, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 2001), inspiegabilmente non ricordata dal rimettente - una misura di carattere processuale con chiari intenti di deflazione del contenzioso, la cui estraneità rispetto alla trama normativa che, conformemente alla sua cristallizzazione nel tempo, regola la figura giuridica del maso chiuso è evidente. Sull'ampia potestà legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di «ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti e consuetudini» e sul correlativo limite costituito dalla competenza del legislatore statale in materia di diritto privato e di esercizio della giurisdizione, v. le citate sentenze n. 405/2006 e n. 4/1956. Sulla compatibilità costituzionale di disposizioni legislative provinciali, incidenti anche sul diritto privato e sulla giurisdizione, tese a ripristinare alcuni aspetti originari e tradizionali della complessiva normativa afferente all'istituto del maso chiuso, v., fra le altre, le citate sentenze n. 55/1964 e n. 4/1956. Nel senso che la peculiare dilatazione della competenza legislativa provinciale trova esclusiva giustificazione nella circostanza che essa sia funzionale «alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità», v. la citata sentenza n. 340/1996.

    Art. 35 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 · Art. 22 Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001 · Art. 116 cost. · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 352/2007

    Questione inammissibile
    26 ottobre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, censurato, in riferimento all'art. 116 della Costituzione, nonché all'art. 8, n. 8, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nella parte in cui prevede che le domande giudiziali relative "all'ordinamento dei masi chiusi" debbano essere precedute dall'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1983, n. 203. Invero, l'ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione in quanto il rimettente, pur chiamato a decidere in grado di appello sulla domanda giudiziale formulata dagli attuali appellanti, non riferisce se il tema della improponibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione era stato oggetto di esame e, quindi, di decisione da parte del giudice di primo grado, né se il medesimo tema era stato devoluto, in quanto oggetto di gravame, di fronte al giudice di appello.

    Art. 35 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 · Art. 116 cost. · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 25 agosto 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 25 agosto 2016. 13 parole tolte, 91 parole aggiunte.

… di procedura civile e' esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano. aggiunto: 2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa tolto: all'ordinamento dei masi chiusi aggiunto: al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacita' produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprieta' di un maso chiuso o di parte di esso e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo tolto: 46 della legge 3 maggio 1982 aggiunto: 11 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. tolto: 203 aggiunto: 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. aggiunto: Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, … di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. tolto: 3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigenteaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340~art35 · fonte del testo

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