Corte costituzionale

Sentenza n. 276/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 410,

410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati,

aggiunti o sostituiti dagli articoli 36, 37 e 39 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall'art. 19, comma 10,

del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori

disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80), promossi con ordinanze emesse il 7

luglio 1999 dal Tribunale di Parma, il 25 novembre 1998 dal pretore

di Lecce, il 22 febbraio 1999 dal pretore di Brescia ed il 15 giugno

1999 dal Tribunale di Campobasso, rispettivamente iscritte ai

nn. 619, 108, 239 e 494 del registro ordinanze 1999 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45, 10, 18 e 39, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Cattani Barbara nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 e nella camera di

consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avv. Luciano Petronio per Barbara Cattani e l'avvocato

dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con l'ordinanza n. 619 del 1999 il Tribunale di Parma, in

composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, adi'to

da Barbara Cattani contro la S.p.a. Metro Self Service all'ingrosso

di Parma, per ottenerne la condanna al pagamento di somme in base ad

un rapporto di lavoro subordinato - premesso che la resistente

costituendosi aveva eccepito l'improcedibilità della domanda, per

mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di

conciliazione, e che la ricorrente aveva replicato deducendo

l'illegittimità costituzionale delle norme ad esso relative - ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del

codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti

dagli articoli 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti

di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),

e dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 29 ottobre

1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), per

contrasto con l'art. 76, con l'art. 24 e con l'art. 3 della

Costituzione.

1.1. - L'art. 76 della Costituzione sarebbe stato violato, in

quanto il legislatore delegato, nel rendere obbligatorio il tentativo

di conciliazione - in precedenza facoltativo - per le controversie di

lavoro ex art. 409 del codice di procedura civile, avrebbe ecceduto i

limiti dell'art. 11, comma 4, lettera g) della legge di delegazione

15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). La

formulazione di tale norma non recherebbe, infatti, alcuna traccia di

un'autorizzazione a prevedere l'obbligatorietà del tentativo di

conciliazione e pertanto il legislatore delegato avrebbe potuto

stabilire solo nuove modalità dell'espletamento del tentativo

stesso, ma non conferirgli discrezionalmente l'obbligatorietà,

creando così una nuova ipotesi di cosiddetta "giurisdizione

condizionata". Infatti, l'autorizzazione all'introduzione

dell'obbligatorietà non sarebbe stata desumibile dal riferimento

della delega alle "misure processuali e organizzative ... atte a

prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso" sia

perché le procedure di conciliazione e arbitrato stragiudiziali non

potrebbero ricomprendersi né fra le une né fra le altre misure, sia

perché le due enunciazioni si collocherebbero "su piani

differenziati" sia perché, sul piano statistico, non sarebbe

dimostrato che le dette procedure siano veramente atte a prevenire il

sovraccarico del contenzioso e a svolgere effetti deflattivi.

1.2. - Secondo il rimettente l'art. 24 della Costituzione sarebbe

violato, in quanto l'esperienza avrebbe dimostrato che il filtro

della domanda giudiziale rappresentato dal tentativo di conciliazione

costituirebbe un ostacolo inutile allo svolgimento della

giurisdizione, perché così com'è concepito ritarderebbe il

promovimento dell'azione e farebbe sorgere questioni processuali

superflue e contrarie alla finalità perseguita (che il rimettente

esemplifica facendo riferimento all'improcedibilità della domanda

per il mancato tentativo e all'estinzione del giudizio per mancata

riassunzione nei termini stabiliti), con la conseguenza che il

condizionamento all'azione sarebbe in contrasto con il suddetto

parametro costituzionale, non potendo il fine di favorire la

risoluzione stragiudiziale delle controversie, giustificare la

privazione della possibilità di esercizio dell'azione giudiziaria e

della immediatezza dei suoi effetti.

1.3. - L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato in quanto il

legislatore delegato non ha previsto che la richiesta del tentativo

di conciliazione debba contenere l'esposizione sommaria dei fatti e

delle ragioni poste a fondamento della pretesa, come invece ha

disposto il terzo comma dell'art. 69-bis del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego) - nel testo modificato dal d.lgs. n. 80 e dal

d.lgs. n. 387 del 1998 - per l'analogo tentativo nelle controversie

relative al pubblico impiego privatizzato. Non essendo in grado il

collegio di conciliazione di conoscere gli estremi della domanda, il

tentativo costituirebbe un adempimento inutile ed una pura

formalità, "quasi una fictio priva di qualsiasi ragionevolezza",

salvo che l'accordo sia stato raggiunto (ma raramente, come

l'esperienza insegnerebbe) anteriormente "nella tranquillità degli

studi legali". Ne deriverebbe un inutile aggravio di spese per il

lavoratore, "il quale, non potendo fruire del patrocinio a carico

dello Stato (perché non previsto nella fase stragiudiziale) potrebbe

essere indotto a rinunciare alla tutela giurisdizionale del proprio

diritto", con la conseguenza che sarebbe favorita la fuga dalla

giustizia dei non abbienti e, perciò, vulnerati non solo l'art. 3,

ma anche - nuovamente - l'art. 24 della Costituzione.

1.4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto

nel giudizio, sostenendo che la questione di legittimità

costituzionale sarebbe inammissibile e comunque infondata.

La parte privata Cattani si è costituita, aderendo al contenuto

dell'ordinanza di rimessione, ed in prossimità dell'udienza ha

depositato una memoria.

2. - Con l'ordinanza n. 108 il pretore di Lecce, in funzione di

giudice del lavoro, in un giudizio di opposizione proposto dall'EINAP

di Puglia contro il decreto ingiuntivo ottenuto in via esecutiva da

Giovanni Rusponi, per crediti di lavoro dipendente - premesso che

l'opponente aveva eccepito l'improcedibilità del ricorso per decreto

ingiuntivo, per il mancato previo esperimento del tentativo

obbligatorio di conciliazione - sull'assunto che, secondo l'opinione

dottrinale più convincente, anche il ricorso per decreto ingiuntivo

dovrebbe essere preceduto dal tentativo, ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata, con argomentazioni non dissimili

dall'ordinanza n. 619 del 1999, la questione di legittimità

costituzionale dei già citati artt. 410, 412 e 412-bis codice di

procedura civile soltanto in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, per eccesso di delega rispetto all'art. 11, comma 4,

lett. g), della legge n. 59 del 1997.

2.1.- Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nel

giudizio, sostenendo che la questione di legittimità costituzionale

è inammissibile e comunque infondata.

3. - L'ordinanza n. 239 è stata pronunciata dal pretore di

Brescia, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio di

opposizione proposto dalla S.r.l. Limolivo contro il decreto

ingiuntivo ottenuto da Barbara Fabbri per crediti di lavoro

dipendente.

Il pretore - premesso che il ricorso per decreto ingiuntivo non

era stato preceduto dal previo esperimento del tentativo obbligatorio

di conciliazione e che, malgrado avesse concesso il decreto perché

convinto dell'inapplicabilità delle norme sul tentativo al

procedimento monitorio, si era poi convinto della tesi contraria, che

imporrebbe la dichiarazione di improcedibilità della domanda - ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 412-bis ultimo comma, del codice di

procedura civile, nella parte in cui - per effetto dell'inciso

"d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III" - non

includerebbe il decreto ingiuntivo fra i procedimenti che non debbono

essere preceduti dall'esperimento del tentativo obbligatorio di

conciliazione.

3.1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto

nel giudizio, sostenendo - sull'implicita premessa

dell'applicabilità delle norme sul tentativo obbligatorio di

conciliazione al procedimento monitorio - l'infondatezza della

questione di legittimità costituzionale.

4. - L'ordinanza n. 494 è stata pronunciata dal Tribunale di

Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del

lavoro, nel giudizio di opposizione proposto dalla S.n.c. Edicol

Chimica contro il decreto ingiuntivo ottenuto da Sergio Antonilli per

crediti di lavoro dipendente.

Premesso che alla prima udienza l'opponente aveva eccepito che il

ricorso per decreto ingiuntivo non era stato preceduto dal previo

esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; che

l'opposto aveva replicato sostenendo l'inapplicabilità al

procedimento monitorio delle norme sul tentativo stesso; e che ai

sensi dell'art. 412-bis del codice di procedura civile avrebbe dovuto

essere pronunziata l'improcedibilità della domanda proposta con il

ricorso per decreto ingiuntivo, il giudice a quo ha ritenuto

d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la stessa

questione di legittimità costituzionale di cui all'ordinanza n. 239

del 1999, dando atto anch'esso di avere mutato opinione circa

l'applicabilità del tentativo al procedimento monitorio, dapprima

esclusa all'atto della emissione del decreto ingiuntivo.

Secondo il rimettente la norma impugnata - non includendo il

decreto ingiuntivo fra i provvedimenti la cui emissione non è

impedita dal mancato esperimento del tentativo obbligatorio di

conciliazione - porrebbe per il lavoratore subordinato una disciplina

ingiustificatamente differenziata rispetto a quella del libero

professionista, ed inoltre frustrerebbe il carattere cautelare della

tutela monitoria, così violando gli art. 3, secondo comma, e 24,

primo comma, della Costituzione.

4.1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto

nel giudizio, e - premesso che sul tema dell'applicabilità delle

norme sul tentativo obbligatorio di conciliazione al procedimento

monitorio non si è ancora formato un univoco orientamento

giurisprudenziale e che, pertanto, la questione di costituzionalità

avrebbe dovuto essere sollevata solo dopo la sua formazione - ha

affermato l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale. Considerato in diritto

1. - I giudizi promossi con le ordinanze sopra indicate, ponendo

questioni di legittimità costituzionale identiche o connesse,

possono essere riuniti.

2. - Le ordinanze n. 619 e 108 propongono la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 410, 410-bis e 412-bis del

codice di procedura civile in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, per eccesso di delega rispetto all'art. 11, comma 4,

lett. g), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La questione viene sollevata sotto il profilo che - non

prevedendo la delega l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione

- il Governo non avrebbe potuto conferire all'istituto tale carattere

e collegare al mancato esperimento la conseguenza

dell'improcedibilità.

2.1. - La questione non è fondata.

Secondo i criteri fissati da questa Corte (sentenza n. 15 del

1999; ed anche sentenze nn. 126 e 163 del 2000), l'esame della legge

di delega - al fine di valutare la conformità ad essa della

normativa delegata - deve essere condotto procedendo anzitutto

all'interpretazione delle norme della legge di delegazione che

determinano i principi e i criteri direttivi, da ricostruire tenendo

conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che

ispirano la delega. Successivamente si procede all'interpretazione

delle disposizioni emanate in attuazione della delega, tenendo

presente che i principi stabiliti dal legislatore delegante

costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme

delegate, ma anche un criterio per la loro interpretazione, in quanto

esse vanno lette, finché possibile, nel significato compatibile con

i principi della legge di delega.

2.2. - Sulla base di questi criteri, va considerato che la legge

delega n. 59 del 1997 è parte di un ampio disegno di riforma della

pubblica amministrazione, con importanti ricadute sul riparto della

giurisdizione fra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo.

Tale disegno ha preso le mosse con la delega conferita al Governo

dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo

per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia

di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale), a seguito della quale venne emanato il d.lgs. 3

febbraio 1993, n. 29. Successivamente la legge n. 59 del 1997 ha

previsto - all'art. 11, quarto comma - l'emanazione da parte del

Governo di ulteriori disposizioni integrative e correttive del citato

decreto n. 29 del 1993, nel rispetto dei princìpi contenuti negli

artt. 97 e 98 della Costituzione, dei criteri direttivi di cui

all'art. 2 della legge n. 421 del 1992, nonché di altri princìpi e

criteri analiticamente indicati.

Fra questi ultimi l'articolo 11, quarto comma, alla lettera g)

contemplava la devoluzione al giudice ordinario, entro il 30 giugno

1998, delle controversie relative ai rapporti di lavoro

"privatizzati" dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; la

previsione di misure organizzative e processuali anche di carattere

generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del

contenzioso, nonché di "procedure stragiudiziali di conciliazione e

arbitrato"; e infine la contestuale estensione della giurisdizione

del giudice amministrativo alle controversie concernenti diritti

patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al

risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi

pubblici.

Questa nuova delega è stata eseguita con il d.lgs. n. 80 del

1998, di cui rilevano - nella specie - gli artt. 36, 37 e 39, che

hanno modificato o introdotto ex novo gli artt. 410, 410-bis e

412-bis del codice di procedura civile, poi modificati dall'art. 19

del d.lgs. n. 387 del 1998.

2.3. - Nel quadro della complessa riforma così delineata, il

passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria delle

controversie sul rapporto di impiego "privatizzato" con le pubbliche

amministrazioni costituisce l'occasione e la giustificazione

dell'apprestamento del complesso di misure prima ricordate. In

particolare, la messa a punto di strumenti idonei ad agevolare la

composizione stragiudiziale delle controversie, per limitare il

ricorso al giudice ordinario alle sole ipotesi di inutile

sperimentazione del tentativo di conciliazione, appare un momento

essenziale per la riuscita della riforma, in vista del sovraccarico

che quel giudice era destinato a subire.

2.4. - Il criterio direttivo della legge di delegazione espresso

dalla suddetta lettera g) implica anzitutto che l'affidamento al

legislatore delegato della messa a punto di "procedure stragiudiziali

di conciliazione e arbitrato" riguardi anche le controversie sul

rapporto di lavoro privato ex art. 409 del codice di procedura

civile.

In via di interpretazione sistematica se ne trae conferma dal

fatto che la delega si collocò in un contesto normativo nel quale -

ex art. 69 del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo originario - già

esisteva, ancorché non ancora operativa, la previsione di un

tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie del

rapporto di pubblico impiego "privatizzato" onde il legislatore del

1997, delegando il Governo a "prevedere procedure stragiudiziali di

conciliazione e arbitrato" non avrebbe potuto dettare una previsione,

palesemente superflua, relativa unicamente a tale rapporto.

L'interpretazione letterale del criterio di delega evidenzia,

d'altro canto, che l'elencazione degli oggetti assegnati

all'esercizio del potere del legislatore delegato inizia con un

espresso riferimento al carattere generale delle misure da adottarsi

e la circostanza che esso sia preceduto dalla congiunzione "anche"

bene evidenzia che l'oggetto della delega andava al di là

dell'ambito delle controversie sul rapporto privatizzato di impiego

con la pubblica amministrazione.

Anche l'interpretazione teleologica dell'espressione "misure

...processuali di carattere generale" conduce alla stessa

conclusione, conforme alla finalità perseguita dal legislatore

delegante di imporre al Governo l'adozione di misure atte a far

fronte al sovraccarico di contenzioso del giudice ordinario.

2.5. - Così ricostruito l'oggetto della delega quanto alla

previsione di "procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato"

le censure al modo in cui il Governo ha eseguito questa delega,

svolte dalle ordinanze n. 619 e 108 del 1999, con riferimento alla

natura obbligatoria del tentativo di conciliazione previsto

dall'art. 410 del codice di procedura civile, si rivelano infondate.

Infatti è vero che la lettera della delega del 1997 -

riferendosi a "procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato"

- non menziona il predicato dell'obbligatorietà. Ma è anche vero

che, quando la delega venne conferita, l'art. 410 del codice di

procedura civile, nel testo allora vigente, già contemplava un

tentativo facoltativo di conciliazione per le controversie ex

art. 409, mentre l'art. 69 del decreto legislativo n. 29 del 1993

prevedeva - come si è detto - un tentativo obbligatorio di

conciliazione per le controversie di pubblico impiego privatizzato.

In siffatto contesto deve escludersi che la delega si limitasse ad

attribuire al legislatore delegato il potere di regolare diversamente

le mere modalità organizzative del tentativo di conciliazione

esistente, senza consentire (per le controversie ex art. 409 del

codice di procedura civile) l'introduzione dell'obbligatorietà.

Del resto - considerando l'ampiezza e l'organicità della riforma

concepita dalla legge di delega e l'esigenza di far fronte

congruamente alla nuova situazione - deve ritenersi che "prevedere

procedure stragiudiziali di conciliazione" equivalga a "istituirle"

in quanto non ancora previste o comunque a modificarne la disciplina

rispetto agli istituti eventualmente vigenti (ex art. 409 del codice

di procedura civile) o a quelli già disciplinati ed in attesa di

entrare in vigore (ex art. 69 del testo originario del decreto

legislativo n. 29 del 1993).

L'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle

controversie ex art. 409 del codice di procedura civile ha dunque

rispettato la legge di delega.

3. - L'ordinanza n. 619 dubita poi, in termini generali, della

costituzionalità dell'introduzione del tentativo obbligatorio di

conciliazione per le controversie relative ai rapporti previsti

dall'art. 409 del codice di procedura civile, ritenendo che le norme

impugnate contrastino con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

3.1. - Quanto all'art. 24, il giudice a quo afferma che la

normativa denunciata limiterebbe il diritto di azione, perché alla

luce dell'esperienza il tentativo obbligatorio di conciliazione si

rivela non un filtro alla domanda giudiziale, bensì un inutile

ostacolo allo svolgimento della giurisdizione.

3.2. - La censura non è fondata.

L'asserita inefficienza dell'attuale assetto del tentativo

obbligatorio di conciliazione alla luce dell'esperienza - affermata

in modo apodittico dal rimettente - non potrebbe comunque valere di

per sé a porre le norme che lo prevedono in contrasto con il

parametro denunciato.

Se infatti è vero che l'art. 24 della Costituzione garantisce

una tutela giurisdizionale "effettiva" al di là della sua

proclamazione formale, è altrettanto vero che in tanto

l'ineffettività del modo di tutela può risolversi nella violazione

della norma costituzionale, in quanto derivi direttamente dalla legge

così come formulata e strutturata e non dalle modalità, più o meno

efficaci, della sua applicazione.

La valutazione degli eventuali limiti della concreta attuazione

della legge compete infatti alla pubblica amministrazione, per

l'apprestamento degli strumenti più idonei consentiti dalle norme

vigenti, mentre spetta al legislatore l'adozione delle eventuali

modifiche che l'esperienza rivelasse opportune.

3.3. - Secondo l'ordinanza citata, l'istituzione del tentativo

obbligatorio di conciliazione lederebbe l'art. 24 della Costituzione

anche sotto un diverso profilo e precisamente perché ritarderebbe

l'esercizio dell'azione e farebbe sorgere questioni processuali

inutili e contrarie alla finalità perseguita, come quelle

concernenti l'improcedibilità della domanda in difetto

dell'attivazione del tentativo e l'estinzione del giudizio per

mancata riassunzione nei termini stabiliti, una volta rilevata

l'improcedibilità.

3.4. - Anche queste censure sono infondate.

In ordine al ritardo, la giurisprudenza consolidata di questa

Corte ritiene che l'art. 24 della Costituzione, laddove tutela il

diritto di azione, non comporta l'assoluta immediatezza del suo

esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a

salvaguardare "interessi generali" con le dilazioni conseguenti.

È appunto questo il caso in esame, in quanto il tentativo

obbligatorio di conciliazione tende a soddisfare l'interesse generale

sotto un duplice profilo: da un lato, evitando che l'aumento delle

controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro

provochi un sovraccarico dell'apparato giudiziario, con conseguenti

difficoltà per il suo funzionamento; dall'altro, favorendo la

composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni

sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella

conseguita attraverso il processo.

3.5. - La normativa denunciata è, d'altronde, modulata secondo

linee che rendono intrinsecamente ragionevole il limite

all'immediatezza della tutela giurisdizionale.

L'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione deve

avvenire nel termine di sessanta giorni, trascorso il quale esso si

considera comunque esperito e cessa l'impedimento all'esercizio

dell'azione (art. 410-bis, primo e secondo comma, in relazione

all'art. 412-bis primo comma).

Il tempo di sessanta giorni durante il quale perdura

l'impedimento è obbiettivamente limitato e non irragionevole, anche

considerando:

a) che la richiesta del tentativo obbligatorio di

conciliazione produce sostanzialmente gli effetti della domanda

giudiziale, comportando la sospensione del decorso di ogni termine di

prescrizione e di decadenza, per i sessanta giorni nei quali deve

avvenire l'espletamento del tentativo di conciliazione e per i venti

giorni successivi alla sua conclusione, cioè per un tempo

sufficiente ad instaurare la lite;

b) che il giudice adi'to prima dell'esperimento del

tentativo, o in pendenza del termine di cui sopra, si limita a

sospendere il processo ed a fissare il termine perentorio di sessanta

giorni per promuovere il tentativo, dopo di che il processo deve

essere riassunto entro centottanta giorni, pena l'estinzione

(art. 412-bis terzo, quarto e quinto comma);

c) che, prima dell'espletamento del tentativo di

conciliazione e durante il termine per il suo espletamento, la

situazione sostanziale è comunque tutelabile in via cautelare, onde

è posta al riparo da eventuali pregiudizi derivanti dalla durata del

processo a cognizione piena (art. 412-bis ultimo comma).

Il complesso delle garanzie adottate dalle norme in esame le

rende perciò immuni dai dubbi già suscitati dal tentativo di

conciliazione di cui all'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108

(Norme sui licenziamenti individuali), che - non prevedendo un

termine per l'espletamento del tentativo - era stato da questa Corte

interpretato (sentenza n. 82 del 1992) nel senso che la mera

richiesta del tentativo bastasse per il soddisfacimento dell'onere.

3.6. - Quanto all'improcedibilità della domanda per il mancato

esperimento del tentativo di conciliazione (art. 412-bis) tale

sanzione, lungi dal risolversi in una questione processuale inutile,

rappresenta la misura con la quale l'ordinamento assicura

effettività all'osservanza dell'onere.

Dal suo canto l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva

riassunzione (art. 412-bis quinto comma) costituisce normale

applicazione del principio generale che considera con sfavore

l'inattività delle parti.

3.7. - Sotto nessuno degli indicati profili può, pertanto,

ravvisarsi violazione dell'art. 24 della Costituzione.

4. - L'ordinanza n. 619 prospetta inoltre una violazione

dell'art. 3 della Costituzione per la disciplina differenziata del

tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie relative

ai rapporti previsti dall'art. 409 del codice di procedura civile

rispetto a quelle di impiego "privatizzato" con la pubblica

amministrazione: nelle prime infatti l'art. 410 del codice di

procedura civile non esige che la richiesta della conciliazione

contenga l'esposizione sommaria dei fatti, pretesa invece per le

seconde dall'art. 69-bis comma 3, lettera c) del decreto legislativo

n. 29 del 1993.

Il giudice a quo non verifica la possibilità di interpretare

l'art. 410, considerando implicita in esso la previsione che la

richiesta del tentativo di conciliazione debba indicare i termini

della controversia in modo non dissimile da quanto previsto

nell'art. 69-bis.

Pertanto la censura è manifestamente inammissibile.

5. - Infine la stessa ordinanza n. 619 ritiene che al tentativo

di conciliazione non si applichi il patrocinio a spese dello Stato,

onde il lavoratore aspirante a beneficiarne potrebbe essere indotto a

rinunciare alla giurisdizione, con conseguente lesione degli artt. 3

e 24 della Costituzione.

La censura è manifestamente inammissibile per difetto di

rilevanza, non avendo nel giudizio a quo il lavoratore ricorrente

giustificato l'omesso espletamento del tentativo con l'argomento di

non aver potuto beneficiare del patrocinio gratuito.

6. - Le ordinanze n. 239 e 494 pongono la questione di

legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dell'art. 412-bis del codice di procedura civile, nella

parte in cui - disponendo che "il mancato espletamento del tentativo

di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti

speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del

titolo I del libro IV" - non inserisce il procedimento monitorio

nell'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo.

Secondo i giudici a quibus la norma - imponendo al creditore,

prima di chiedere il decreto ingiuntivo, di promuovere siffatto

tentativo - si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali

citati, per l'irragionevolezza della disciplina e per gli ostacoli da

essa frapposti all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.

6.1. - Anche tale questione è infondata, in quanto il

presupposto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus non è

l'unica opzione ermeneutica possibile, come ammettono le stesse

ordinanze dando atto che nelle applicazioni giurisprudenziali, non

ancora rivelatrici di un diritto vivente, è sostenuta anche la tesi

opposta.

Invero, il tentativo obbligatorio di conciliazione è

strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio. La

logica che impone alle parti di "incontrarsi" in una sede

stragiudiziale, prima di adire il giudice, è strutturalmente

collegata ad un (futuro) processo destinato a svolgersi fin

dall'inizio in contraddittorio fra le parti.

All'istituto sono quindi per definizione estranei i casi in cui

invece il processo si debba svolgere in una prima fase

necessariamente senza contraddittorio, come accade per il

procedimento per decreto ingiuntivo. Non avrebbe infatti senso

imporre, nella fase pregiurisdizionale relativa al tentativo di

conciliazione, un contatto fra le parti che invece non è richiesto

nella fase giurisdizionale ai fini della pronuncia del provvedimento

monitorio.

6.2. - In questo senso rileva anzitutto la sedes materiae

prescelta per introdurre il nuovo tentativo obbligatorio di

conciliazione, ossia la disciplina del processo di cognizione

"ordinario" delle controversie di lavoro, che fin dall'inizio

assicura il contraddittorio.

In secondo luogo le due categorie di procedimenti cui si

riferisce l'ultimo comma dell'art. 412-bis sono entrambe strutturate

in modo da non precludere necessariamente il contraddittorio nella

fase iniziale. Per i procedimenti cautelari - per i quali comunque

l'esclusione dalla soggezione al tentativo di conciliazione si

correla alla stessa strumentalità della giurisdizione cautelare -

l'art. 669-sexies del codice di procedura civile prevede come regola

il provvedimento in contraddittorio e solo come eccezione quello reso

inaudita altera parte. Quanto ai "provvedimenti" speciali d'urgenza -

che, secondo l'interpretazione corrente, si identificherebbero nei

procedimenti di cui agli artt. 28 e 18, comma 7, della legge 20

maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità del

lavoratore, della libertà sindacale e dell'attività sindacale e

norme sul collocamento), ed all'art. 15 della legge 9 dicembre 1977,

n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di

lavoro) - il contraddittorio è assicurato fin dall'inizio e trae

giustificazione dal carattere di urgenza della tutela da essi

apprestata.

Questi rilievi spiegano perché il legislatore delegato abbia

ritenuto di dovere esplicitamente prevedere l'esclusione di tali

procedimenti dalla soggezione al previo espletamento del tentativo di

conciliazione.

Sarebbe invece incongruo interpretare la norma nel senso che

essa, in forza di un argomento a contrario, debba comportare

l'assoggettamento al tentativo di un procedimento in cui il

contraddittorio è differito, come il procedimento monitorio.

6.3. - Essendo dunque erroneo il presupposto interpretativo

assunto dai rimettenti, la questione da loro sollevata deve essere

dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di

procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli

artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove

disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie

di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e

dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387

(Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), sollevata, in riferimento

agli artt. 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Parma e, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Lecce, con

le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di costituzionalità

dell'articolo 412-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile,

introdotto dall'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 80, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione dal pretore di Brescia e dal Tribunale di Campobasso,

con le ordinanze indicate in epigrafe;

c) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del

codice di procedura civile, come sopra modificati, aggiunti o

sostituiti, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Parma, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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