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[1]((La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

  • 1)dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
  • 2)ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
  • 3)dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
  • 4)pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
  • 5)pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

[2]La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonche' quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

[3]La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

[4]Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo in vigore dal 18 aprile 2001 al 2 marzo 2006

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ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 375 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7750/2026

    31 marzo 2026

    In base all'art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, la decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia, intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza, va adottata con sentenza, giacché la predetta disposizione normativa, prescrivendo che la forma del provvedimento sia l'ordinanza in ogni caso in cui la Corte non pronunci in pubblica udienza, rende palese, per contro, che, all'esito della stessa, il ricorso debba sempre essere deciso con sentenza.

    Art. 375 c.p.c. · Art. 377 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 3566/2026

    17 febbraio 2026

    Nel giudizio di cassazione, il vizio derivante dalla violazione della disciplina del litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio e - salva l'ipotesi di sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o per altri gravi vizi riconducibili all'art. 161, comma 2, c.p.c. - va esaminato dopo le questioni pregiudiziali di rito attinenti al difetto di potestas iudicandi ma prima di quella relativa all'inammissibilità dei motivi di ricorso ex art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c., di modo che, in quest'ultima ipotesi, l'accertata violazione del contraddittorio per la pretermissione di litisconsorti necessari impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.

    Art. 375 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 161 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 102/2025

    Parametro
    8 luglio 2025

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della…

    Art. 375 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 97/2024

    Parametro
    3 giugno 2024

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misu…

    Art. 375 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 205/2023

    Parametro
    14 novembre 2023

    riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misu…

    Art. 375 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 18 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 18 aprile 2001. 55 parole tolte, 170 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Oltre che per il csoaggiunto: La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

aggiunto: 1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;

aggiunto: 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;

aggiunto: 3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;

aggiunto: 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;

aggiunto: 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza tolto: della aggiunto: e di giurisdizione.

aggiunto: La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia aggiunto: sentenza in camera di consiglio tolto: con ordinanza quando, su richiesta del pubblico Ministero o di ufficio, rinosce di dover dichiarare l'inammissibilita' del aggiunto: quando il ricorso principale e tolto: di quello incidentale, aggiunto: quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360tolto: , ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia aggiunto: o per manifesta infondatezza degli stessi, nonche' quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corteaggiunto: , se ritiene che non tolto: ricorrono aggiunto: ricorrano le ipotesi di cui al tolto: comma precedente aggiunto: primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

Le conclusioni del pubblico ministero tolto: sono notificateaggiunto: , almeno venti giorni prima dell'adunanza della tolto: corte aggiunto: Corte in camera di consiglioaggiunto: , sono notificate agli avvocati delle parti, tolto: i quali aggiunto: che hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 aggiunto: e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art375 · fonte del testo

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