Art. 375 c.p.c.
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[1]Oltre che per il caso di regolamento di competenza e per quello previsto nell'articolo 373, la corte, a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare l'integrazione del contradittorio, o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarate l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia.
[2]Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993
