(( (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso e' venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1)). 98

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 31 ottobre 1991, n. 390 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1991, n. 44), ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art.11, terzo comma."

L. 2 dicembre 1998, n. 420

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La L. 2 dicembre 1998, n. 420 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "l'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 22 dicembre 1998

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 575/2025

    9 gennaio 2025

    Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, della medesima legge; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art.11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. seguendo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere riconosciuto la competenza del Tribunale di Roma a decidere un giudizio concernente asseriti comportamenti dolosi e colposi di magistrati della medesima S.C., consistiti nell'emettere una decisione viziata dal contrasto con una precedente sentenza già passata in giudicato).

    Art. 11 c.p.p. · Art. 4 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 25 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 147/2004

    Ha colpito questo articolo
    25 maggio 2004

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consul…

    Art. 30-bis c.p.c. · Art. 11 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 390/1991

    Ha colpito questo articolo
    31 ottobre 1991

    A differenza del corrispondente art. 435 del codice abrogato, l'art. 476 del vigente codice di procedura penale esclude la possibilità di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati consumati in udienza, in quanto è rimesso alla valutazione discrezionale del P.M. di procedere "a norma di legge" e quindi non si esclude un separato giudizio successivo, sia pure con rito direttissimo o immediato. A seguito di tali modifiche, non sono quindi più puntuali e rilevanti le considerazioni svolte dalla Corte, nella sentenza n. 92 del 1967, a giustificazione della norma del suddetto art. 435, che non disponeva, per il giudizio immediato per reato commesso in udienza, la concessione di termini per la difesa. Pertanto, riguardo ai procedimenti penali in cui sia parte offesa o danneggiata un magistrato, allorché il reato sia commesso in udienza, la inammissibilità del ricorso ad espedienti dilatori, come l'esigenza di esemplarità, non sono ragioni idonee a giustificare la deroga prevista dall'art. 11, terzo comma, del vigente codice, al criterio dello spostamento della competenza territoriale. - S. n. 92/1967.

    Art. 11 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 163/2013

    Questione infondata
    27 giugno 2013

    Deve essere dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 11 cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende nella disciplina dei procedimenti riguardanti magistrati - che attribuisce ai giudici di altro distretto la relativa cognizione quando il fatto riguardi persona che svolga funzioni giudiziarie nel distretto del giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, oppure le svolgesse al momento del fatto - il caso in cui la persona interessata abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario, quanto meno per un apprezzabile lasso di tempo successivo alla detta cessazione. Infatti, la disciplina vigente che prevede l'applicazione della disciplina ordinaria risulta ragionevole, tenuto anche conto che eventuali particolarità di singoli casi possono trovare fisiologica soluzione mediante il ricorso agli istituti della astensione e della ricusazione. - Si veda l'analogo precedente della sentenza n. 381 del 1999. Più in generale sulla necessità di individuare, secondo criteri di ragionevolezza, le situazioni di consuetudine professionale e di colleganza che possono giustificare, in via generale ed astratta, una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza, si vedano le sentenze n. 432 del 2008, n. 287 del 2007, n. 147 del 2004, n. 332 del 2003, n. 444 del 2002, n. 349 del 2000.

    Art. 11 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (19)

Se ne mostrano 15 su 19, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1991 al 22 dicembre 1998. 72 parole tolte, 60 parole aggiunte.

aggiunto: (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di aggiunto: persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto aggiunto: di corte d'appello in cui il magistrato esercita le tolto: sue funzioni ovvero aggiunto: proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello tolto: piu' vicino, salvo che in tale distretto aggiunto: determinato dalla legge. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso tolto: sia venuto successivamente aggiunto: e' venuto ad esercitare le tolto: sue funzioni. In tale ultimo caso aggiunto: proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo tolto: di altro distretto piu' vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto aggiunto: del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualita' di aggiunto: persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1tolto: . Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale il magistrato e' offeso o danneggiato e 'commesso in udienza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 dicembre 1998, n. 420

    La L. 2 dicembre 1998, n. 420 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "l'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art11 · fonte del testo

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