[1](Art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - N. 891).

[2]La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovrattasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sovrattassa controversa.

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 12/1974

    Parametro
    23 gennaio 1974

    Va dichiarata la infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a ripetere gli argomenti già puntualmente disattesi in ogni loro aspetto. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dell'art. 25 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, riguardante il foro della Pubblica Amministrazione, regolato in modo da appagare la duplice esigenza di concentrare sia gli uffici dell'Avvocatura sia, conseguentemente, la trattazione delle cause cui partecipa lo Stato in un numero ristretto di sedi, conseguendo così economia di esercizio a vantaggio della collettività e consentendo specializzazione dei giudici nella trattazione di tali controversie). Cfr.: sent. nn. 118 del 1964 e nonché 119 del 1963 e 4 del 1964.

    Art. 25 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art8 · fonte del testo

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