Art. 181 c.p.c. — Mancata comparizione delle parti

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[1]((Se nessuna delle parti comparisce nella, prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

[2]Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 181 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11984/2026

    30 aprile 2026

    In tema di udienza "cartolare" prevista dalla normativa emergenziale, il deposito dell'atto d'appello in luogo delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", previste dagli artt. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. con l. n. 27 del 2020) e 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), non determina l'improcedibilità dell'appello, ex art. 348 c.p.c., non potendo il deposito di un atto "eccedente" rispetto al minimum voluto dal legislatore essere considerato alla stregua della sua omissione e, cioè, come un'inattività qualificata, significativa di un disinteresse alla prosecuzione del giudizio.

    Art. 181 c.p.c. · Art. 83 cura italia · Art. 221 rilancio · Art. 348 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 281 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4819/2026

    3 marzo 2026

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di conseguente assenza del pregiudizio - prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 - è applicabile anche quando l'estinzione per mancata comparizione delle parti del giudizio presupposto avvenga dopo la proposizione della domanda dell'equo indennizzo, sicché spetta al ricorrente vincere la presunzione, provando di avere subìto un pregiudizio nonostante l'estinzione del processo presupposto.

    Art. 181 c.p.c. · Art. 309 c.p.c. · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 114 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31086/2025

    27 novembre 2025

    Al procedimento di reclamo avverso la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale si applica il rito camerale, che disciplina anche l'originario procedimento per la dichiarazione di insolvenza, di cui esso rappresenta una fase ulteriore, di talché in esso risulta inapplicabile la disciplina del giudizio di appello, con la conseguenza che, in caso di inattività delle parti, non trova applicazione il combinato disposto degli artt. 359 e 181 c.p.c., ma il giudice deve decidere la controversia nel merito anche in caso di mancata comparizione o di inerzia delle parti.

    Art. 181 c.p.c. · Art. 49 c.c.i.i. · Art. 51 c.c.i.i.

    Rassegna di novembre 2025, p. 42 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25372/2025

    16 settembre 2025

    Nel caso di sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, la comparizione delle parti è integrata dal solo deposito telematico di tali note, con la conseguenza che, nel giudizio di appello, il mancato deposito delle stesse da parte dell'appellante consente la dichiarazione di improcedibilità del gravame ex art. 348, comma 2, c.p.c., se la parte appellata ha depositato le proprie note entro il giorno fissato per l'udienza sostituita, non potendosi attribuire carattere perentorio al termine stabilito per tale incombente con il provvedimento che ha disposto la sostituzione.

    Art. 181 c.p.c. · Art. 221 rilancio · Art. 348 c.p.c. · Art. 127-ter c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 103 ↗

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 519/2002

    Questione infondata
    4 dicembre 2002

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile, sollevate in riferimento all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che, se nessuna delle parti compare all’udienza, il giudice fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo. È stato, infatti, già affermato – nelle ordinanze n. 32 del 2001 e n. 137 del 2002 – che il legislatore, anche dopo l’introduzione in Costituzione del nuovo testo dell’art. 111, continua a disporre di un’ampia discrezionalità in materia processuale e che la durata dei processi deve essere, appunto, “ragionevole” in considerazione delle diverse tutele costituzionali in materia (ordinanze n. 204 e n. 309 del 2001). È stato, peraltro, altresì, ripetutamente affermato che doglianze, quali quelle prospettate, che si appuntano su inconvenienti che concernono aspetti organizzativi della giustizia, non toccano profili di legittimità costituzionale (ordinanze n. 7/1997; n. 32 e n. 408/2001).

    Art. 307 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 181 c.p.c. · Art. 309 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 137/2002

    Questione infondata
    24 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 181 del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 354 in riferimento all’art. 111 Cost. in quanto, l’introduzione in Costituzione della disposizione testé citata, non produce modifiche all’orientamento di questa Corte sul punto della ragionevole durata del processo, dal momento che la maggiore celerità possibile, deve tendere ad una durata degli stessi che sia ragionevole in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, primo tra tutti il diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. - Cfr. ordinanza n. 32/2001.

    Art. 181 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 1 Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 104/2000

    Questione infondata
    18 aprile 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione - in quanto medesima questione è stata già più volte dichiarata manifestamente infondata - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 181, primo comma e 309 del codice di procedura civile, deununziati nella parte in cui prevedono il rinvio della causa ad udienza successiva, anziché l'immediata cancellazione dal ruolo, in caso di mancata comparizione delle parti costituite all'udienza. - V. ordinanze nn. 256/1998, 266/1997, 107/1997 e 7/1997.

    Art. 181 c.p.c. · Art. 309 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. 14 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Se nessuna delle parti comparisce nellaaggiunto: , prima udienza davanti al giudice istruttore, questi tolto: puo' fissare aggiunto: fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza tolto: o anche alla prima udienza qualora non sia disposto il rinvio, il giudice, con ordinanza non impugnabile, tolto: ordina aggiunto: dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art181 · fonte del testo

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