Art. 181 c.p.c. — Mancata comparizione delle parti
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[1]Se alla prima udienza non compariscono le parti gia' costituite o alcune di esse, il giudice istruttore verifica la regolarita' della comunicazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 173, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza.
[2]Se la comunicazione risulta regolare e nessuna delle parti e' presente, il giudice dispone che sia cancellata la causa dal ruolo, e il processo si estingue.
[3]Se non comparisce l'attore e il contenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza e ordina che gliene sia data comunicazione.
[4]Se l'attore non comparisce alla nuova udienza e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice dispone che sia cancellata la causa dal ruolo, e il processo si estingue.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948
