Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/2001 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis

del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo

civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,

n. 353, relativa al medesimo processo), convertito dalla legge

20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni,

del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul

processo civile e sulla disciplina transitoria della legge

26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), promosso

con ordinanza emessa il 13 marzo 2000 dal giudice istruttore presso

il tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Miraglia

Rosario ed altra contro Quarta Agostino, iscritta al n. 294 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Lecce,

con ordinanza emessa il 13 marzo 2000, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del d.l.

18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e

sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,

relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre

1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l.

18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo

civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,

n. 353, relativa al medesimo processo) - che ha sostituito il primo

comma dell'art. 181 del codice di procedura civile ripristinando il

testo in vigore prima della novella di cui all'art. 16 della legge

26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo

civile);

che ad avviso del rimettente la disposizione impugnata viola

l'art. 111 della Costituzione, così come modificato dall'art. 1

della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei

principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione) ed in

particolare il principio della ragionevole durata dei processi;

che il giudice a quo - investito della trattazione di una

causa civile nella quale entrambe le parti non sono comparse alla

prima udienza - rileva che il nuovo testo dell'art. 111 della

Costituzione ha reso costituzionalmente sindacabili anche gli aspetti

intrinseci e funzionali della giurisdizione, i quali secondo la

giurisprudenza di questa Corte non erano scrutinabili in base

all'art. 97 Cost;

che secondo il rimettente la norma impugnata causerebbe

una maggior durata di tutti i procedimenti civili, sia di quelli nei

quali la mancata comparizione delle parti avrebbe consentito (in base

alla norma introdotta dalla novella del 1990) l'immediata

cancellazione della causa dal ruolo, sia di tutti gli altri processi,

che devono essere fissati ad udienze più lontane nel tempo, appunto

a causa del carico di lavoro rappresentato dai procedimenti per i

quali è stata fissata la nuova udienza ex art. 181 cod. proc. civ;

che, ad avviso del rimettente, è comunque assai ridotto il

numero delle cause nelle quali le parti, rimaste assenti alla prima

udienza, compaiono all'udienza successiva;

che il giudice a quo assume infine che la modifica introdotta

dal decreto legge del 1995 - ad evitare che, anche per un semplice

disguido, le parti debbano subire la sanzione della cancellazione

immediata della causa dal ruolo - ha ripristinato uno strumento non

necessario e inefficace, essendovi comunque un anno di tempo per la

riassunzione della causa, non essendo tutelata la parte che non

compare per gravi motivi - poiché l'ordinanza del giudice non è

reclamabile o revocabile - e non essendo quindi garantita una maggior

tutela del diritto di difesa delle parti determinandosi anzi un

allungamento ingiustificato della durata dei processi civili;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità

costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;

che l'Avvocatura, dopo aver ricordato che analoghe questioni

di legittimità costituzionale della norma in esame - sollevate con

riferimento al diverso parametro di cui all'art. 97 della

Costituzione - sono già state dichiarate infondate dalla Corte,

rileva come la norma risponda alla ratio di evitare che assenze

casuali alle udienze provochino l'emissione di un provvedimento - la

cancellazione immediata della causa dal ruolo - che darebbe luogo a

oneri processuali, relativi alla riassunzione della lite, gravosi per

le parti;

che, osserva ancora la difesa erariale, non vi sarebbe alcun

conflitto della norma denunciata con il novellato art. 111 della

Costituzione - ed in particolare con il principio della durata

ragionevole del processo - perché, in forza dell'art. 81 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la nuova

udienza dovrebbe essere fissata entro quindici giorni dalla

precedente;

che rileva infine l'Avvocatura come il rimettente abbia posto

a base dell'ordinanza considerazioni attinenti alla gestione delle

risorse umane e materiali della giustizia, e cioè profili di ordine

organizzativo rimessi alla discrezionalità del legislatore ed

estranei alla garanzia di cui all'art. 111 Cost.

Considerato che il giudice istruttore presso il tribunale di

Lecce dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

1-bis del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul

processo civile e sulla disciplina transitoria della legge

26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito

con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione

in legge, con modificazioni, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432,

recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina

transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al

medesimo processo) - che ha sostituito il primo comma dell'art. 181

del codice di procedura civile ed ha reintrodotto il testo in vigore

prima della modifica apportata dall'art. 16 della legge 26 novembre

1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile);

che secondo il giudice a quo la norma violerebbe l'art. 111

della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei princi'pi del

giusto processo nell'art. 111 della Costituzione) poiché darebbe

luogo ad un adempimento - la necessità, in caso di mancata

comparizione delle parti alla prima udienza, di fissare una nuova

udienza della quale la cancelleria deve dare avviso alle parti

costituite - tale da non assicurare la ragionevole durata dei

processi civili;

che questa Corte ha già esaminato altre questioni di

legittimità costituzionale della stessa norma oggi impugnata, allora

sollevate in relazione, tra gli altri, al diverso parametro di cui

all'art. 97 Cost., ritenendole manifestamente infondate poiché "il

legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone

della più ampia discrezionalità, sicché le scelte concretamente

compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli"

e che "i lamentati inconvenienti di fatto derivanti dall'applicazione

di norme non possono costituire unico fondamento di questioni di

legittimità costituzionale" (ordinanza n. 7 del 1997);

che l'introduzione nella Costituzione del nuovo testo

dell'art. 111 non produce modifiche all'orientamento di questa Corte

sul punto, dal momento che l'esigenza di garantire la maggior

celerità possibile dei processi deve tendere ad una durata degli

stessi che sia, appunto, "ragionevole" in considerazione anche delle

altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle

parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost;

che il legislatore continua quindi a disporre della più

ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che

non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo

della durata dei processi;

che la scelta di prevedere, in caso di mancata comparizione

delle parti all'udienza civile, la fissazione entro quindici giorni

dalla precedente di una nuova udienza con avviso da dare alle parti

costituite, non può di per sé importare una durata irragionevole

del processo; e ancora che la diversa soluzione prospettata dal

rimettente - la cancellazione immediata della causa dal ruolo, con

eventuale riassunzione della stessa a cura di parte entro l'anno -

non importa di per sé una accelerazione dei processi civili

provocando inconvenienti di segno contrario ai quali aggiunge

l'inevitabile maggior costo del processo per le parti;

che gli altri inconvenienti prospettati dal giudice a quo

concernono aspetti organizzativi della giustizia ma non toccano

profili di legittimità costituzionale della norma impugnata;

che perciò la questione sollevata è manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis del d.l.

18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e

sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,

relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre

1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo

civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,

n. 353, relativa al medesimo processo) sollevata, in riferimento

all'art. 111 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il

tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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