Art. 177 c.p.c. — Effetto e revoca delle ordinanze

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[1]Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisine della causa.

[2]((Le ordinanze possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha prenunciate, salvo che siano state impugnate a norma dell'articolo seguente, ovvero la legge le dichiari espressamente non impugnabili, o predisponga contro di esse un mezzo di reclamo diverso da quello previsto dall'articolo seguente. Se la pronuncia e' avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, l'ordinanza non e' revocabile se non sull'accordo di tutte)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

3

Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949.

Testo in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 177 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4825/2026

    3 marzo 2026

    In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento, in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo; il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza è privo di natura decisoria e rappresenta una mera determinazione di natura amministrativa, non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti e funzionale esclusivamente all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento senza poter toccare il contenuto concettuale della decisione, restando impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.

    Art. 177 c.p.c. · Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c. · Art. 111 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 115 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20432/2025

    21 luglio 2025

    L'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione del processo non è impugnabile, atteso che in relazione ad essa non è espressamente previsto alcun mezzo di impugnazione o reclamo, mentre è sempre revocabile, anche d'ufficio, dal giudice che l'ha pronunciata, con conseguente possibilità di riproporre la suddetta eccezione, senza necessità di riserva di gravame, sino al momento della decisione, non potendo neppure applicarsi per analogia la disciplina dettata dall'art. 308 c.p.c. per la diversa ipotesi della dichiarazione di estinzione, in quanto, a differenza di quest'ultima, l'ordinanza reiettiva non ha natura sostanziale di sentenza, ovvero di atto definitivo impediente la prosecuzione del processo.

    Art. 177 c.p.c. · Art. 308 c.p.c. · Art. 176 c.p.c. · Art. 340 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 293 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19867/2025

    17 luglio 2025

    È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività.

    Art. 177 c.p.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 359 c.p.c. · Art. 47 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 201 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. 35 parole tolte, 43 parole aggiunte.

tolto: Salvo cheaggiunto: Le ordinanze possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha prenunciate, salvo che siano state impugnate a norma dell'articolo seguente, ovvero la legge le dichiari espressamente non impugnabili tolto: o predisponga uno specialeaggiunto: , o predisponga contro di esse un mezzo di reclamo tolto: contro di esse, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate; ma se aggiunto: diverso da quello previsto dall'articolo seguente. Se la pronuncia e' avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, tolto: non sono revocabili, neppure dal collegio, se non con l'accordo aggiunto: l'ordinanza non e' revocabile se non sull'accordo di tutte.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

    Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art177 · fonte del testo

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