Art. 186-quater c.p.c. — Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

[1]Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, puo' disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene gia' raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

[2]L'ordinanza e' titolo esecutivo. Essa e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

[3]Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

[4]L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato ((...)), la volonta' che sia pronunciata la sentenza. 116 178

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

116

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 357/2000

    Questione infondata
    25 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-'quater' codice procedura civile - nella parte in cui non prevede che l'ordinanza (anticipatoria di condanna) ivi disciplinata, costituisca titolo per l'iscrizione della ipoteca giudiziale - per asserita violazione dell'art. 3 Costituzione, in considerazione dei meno rigorosi presupposti sulla base dei quali viene dichiarata esecutiva l'ordinanza-ingiunzione di cui al precedente art. 186-'ter'. Nel quadro dell'ampia potestà discrezionale, ripetutamente riconosciuta da questa Corte al legislatore, riguardo alla conformazione degli istituti processuali ed alla differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata nei vari tipi di giudizi - la denunciata divergenza tra i due paradigmi normativi messi a confronto è, infatti, coerente alla diversità dei presupposti e delle finalità cui rispondono i provvedimenti da dette norme rispettivamente disciplinati; potendo, al più, configurare una mera disarmonia normativa, tuttavia razionalmente spiegabile proprio in rapporto alla fisiologica destinazione dell'ordinanza 'ex' art. 186-'quater' ad essere riassorbita nella sentenza, ovvero ad acquistare essa medesima l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza e quindi a divenire, come tale, titolo idoneo ad iscrivere l'ipoteca giudiziale. Precedenti: - sentenze nn. 385/1997 e 168/2000 su natura ed effetti dell'ordinanza anticipatoria di condanna; - sentenze n. 65/1996 e 358/1996 sulla discrezionale del legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali.

    Art. 186-quater c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2818 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 385/1997

    Questione infondata
    11 dicembre 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-quater cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice, ove rigetti l'istanza proposta ai sensi del primo comma, per essere infondata o non provata la domanda, possa condannare la parte istante al pagamento delle spese di lite e che l'ordinanza di rigetto sia suscettibile di acquistare l'efficacia di sentenza, in quanto - posto che l'art. 186-quater, cod. proc. civ.,, ha introdotto nel sistema processuale un istituto avente finalità anticipatoria degli effetti della decisione, che si realizza attraverso un meccanismo potenzialmente conclusivo del giudizio di primo grado (con il peculiare provvedimento denominato "ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione", il giudice, sulla base degli elementi probatori acquisiti, può disporre, ad istanza di parte, il pagamento di somme, ovvero la consegna o il rilascio di beni, provvedendo sulle spese processuali; detta ordinanza, revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, oltre a costituire titolo esecutivo, è idonea ad acquistare l'efficacia della sentenza, qualora il processo si estingua, ovvero la parte intimata dichiari di rinunciare alla pronuncia della sentenza); che con l'introduzione di tale norma il legislatore ha voluto perseguire una essenziale finalità, consistente nell'anticipare i tempi di realizzazione del "petitum" rispetto all'ordinario schema processuale e nel semplificarne le modalità, in tutti quei casi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento di somme ovvero la consegna o il rilascio di beni ed il giudice ritenga raggiunta la prova del fatto costitutivo invocato; che tale effetto si realizza mediante l'emanazione di un provvedimento a cognizione piena, i cui tratti peculiari sono rappresentati dall'agile forma di ordinanza, dal contenuto decisorio ed esecutivo e dalla potenziale idoneità ad acquistare efficacia di sentenza; e che è proprio in funzione di detta idoneità che il provvedimento contiene tutte le statuizioni della sentenza, tra le quali segnatamente la liquidazione delle spese, in modo tale da sostituirsi ad essa, allorché si verifichi l'estinzione del processo o intervenga la dichiarazione di rinuncia della parte intimata - è del tutto ragionevole la mancata previsione della operatività del meccanismo processuale in esame, nel caso di rigetto dell'istanza, tenuto conto che, allorquando la domanda di condanna risulti infondata o non provata, vengono meno gli stessi motivi di attuazione anticipata (realizzazione anticipata del "petitum") della tutela giurisdizionale; in quanto la scelta del legislatore di riferire gli effetti anticipatori dell'ordinanza alla sola ipotesi di accoglimento della domanda di condanna, alla quale essi sono strutturalmente collegati, prevedendo esclusivamente in tal caso che essa debba contenere il provvedimento di liquidazione delle spese, è coerente con la "ratio" della norma, stante la potenziale attitudine dell'ordinanza ad acquistare l'efficacia della sentenza ed a sostituirsi ad essa; ed in quanto non è ravvisabile nessun contrasto con l'art. 24 Cost., considerando che, allorquando si sia concluso, con il rigetto dell'istanza, il procedimento incidentale instaurato ai sensi della disposizione impugnata, riprendono vigore le ordinarie regole processuali, in forza delle quali con la sentenza che definisce il processo il giudice dispone in ordine alle spese. - O. nn. 7, 168 e 189/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 186-quater c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 26 novembre 2024. 2 parole tolte.

L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato tolto: in cancelleriaaggiunto: ..., la volonta' che sia pronunciata la sentenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art186quater · fonte del testo

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