Art. 177 c.p.c. — Effetto e revoca delle ordinanze

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. Leggi il testo vigente →

[1]Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisine della causa.

[2]Salvo che la legge le dichiari espressamente non impugnabili o predisponga uno speciale mezzo di reclamo contro di esse, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate; ma se la pronuncia e' avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, non sono revocabili, neppure dal collegio, se non con l'accordo di tutte.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 177 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4825/2026

    3 marzo 2026

    In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento, in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo; il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza è privo di natura decisoria e rappresenta una mera determinazione di natura amministrativa, non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti e funzionale esclusivamente all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento senza poter toccare il contenuto concettuale della decisione, restando impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.

    Art. 177 c.p.c. · Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c. · Art. 111 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 115 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20432/2025

    21 luglio 2025

    L'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione del processo non è impugnabile, atteso che in relazione ad essa non è espressamente previsto alcun mezzo di impugnazione o reclamo, mentre è sempre revocabile, anche d'ufficio, dal giudice che l'ha pronunciata, con conseguente possibilità di riproporre la suddetta eccezione, senza necessità di riserva di gravame, sino al momento della decisione, non potendo neppure applicarsi per analogia la disciplina dettata dall'art. 308 c.p.c. per la diversa ipotesi della dichiarazione di estinzione, in quanto, a differenza di quest'ultima, l'ordinanza reiettiva non ha natura sostanziale di sentenza, ovvero di atto definitivo impediente la prosecuzione del processo.

    Art. 177 c.p.c. · Art. 308 c.p.c. · Art. 176 c.p.c. · Art. 340 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 293 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19867/2025

    17 luglio 2025

    È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività.

    Art. 177 c.p.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 359 c.p.c. · Art. 47 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 201 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 428/2002

    Parametro
    18 ottobre 2002

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente la revocabilità dell'ordinanza concessiva della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Ro…

    Art. 648 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 177 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art177 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari