Art. 177 c.p.c. — Effetto e revoca delle ordinanze

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[1]((Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

[2]Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

[3]Non sono modificabili ne' revocabili dal giudice che le ha pronunciate: 1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti; 2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge; 3° le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo, diverso da quello previsto dall'articolo seguente; 4° le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 177 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4825/2026

    3 marzo 2026

    In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento, in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo; il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza è privo di natura decisoria e rappresenta una mera determinazione di natura amministrativa, non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti e funzionale esclusivamente all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento senza poter toccare il contenuto concettuale della decisione, restando impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.

    Art. 177 c.p.c. · Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c. · Art. 111 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 115 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20432/2025

    21 luglio 2025

    L'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione del processo non è impugnabile, atteso che in relazione ad essa non è espressamente previsto alcun mezzo di impugnazione o reclamo, mentre è sempre revocabile, anche d'ufficio, dal giudice che l'ha pronunciata, con conseguente possibilità di riproporre la suddetta eccezione, senza necessità di riserva di gravame, sino al momento della decisione, non potendo neppure applicarsi per analogia la disciplina dettata dall'art. 308 c.p.c. per la diversa ipotesi della dichiarazione di estinzione, in quanto, a differenza di quest'ultima, l'ordinanza reiettiva non ha natura sostanziale di sentenza, ovvero di atto definitivo impediente la prosecuzione del processo.

    Art. 177 c.p.c. · Art. 308 c.p.c. · Art. 176 c.p.c. · Art. 340 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 293 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19867/2025

    17 luglio 2025

    È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività.

    Art. 177 c.p.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 359 c.p.c. · Art. 47 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 201 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. 47 parole tolte, 84 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la tolto: decisine aggiunto: decisione della causa.

tolto: Leaggiunto: Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere aggiunto: sempre modificate o revocate dal giudice che le ha tolto: prenunciate, salvo che siano state impugnate a norma dell'articolo seguente, ovvero la legge le dichiari aggiunto: pronunciate.

aggiunto: Non sono modificabili ne' revocabili dal giudice che le ha pronunciate: 1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti; 2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabilitolto: , o predisponga contro di esse un aggiunto: dalla legge; 3° le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamoaggiunto: , diverso da quello previsto dall'articolo seguentetolto: . Se la pronuncia e' avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, l'ordinanza non e' revocabile se non sull'accordo di tutteaggiunto: ; 4° le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art177 · fonte del testo

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