Art. 145 — Proponibilità dell'azione di risarcimento

Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalita' ed i contenuti previsti all'articolo 148. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalita' ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/2012

    Questione infondata
    3 maggio 2012

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione anche agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, al comma 1, subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso dello spatium deliberandi di 90 giorni in capo all'assicuratore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione un'istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 dello stesso Codice delle assicurazioni private, per il maggior onere di allegazione e di prova ai fini dell'accesso alla giurisdizione, che, in base alla disciplina previgente, gli era viceversa consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche incompleta o di meri atti equipollenti, poiché la normativa denunciata, che appare coerente alla ratio ed ai principi della legge delega ed ai principi, da essa recepiti, della direttiva 2005/14/CE sulla tutela del danneggiato, prevede prescrizioni formali al fine di rafforzare, e non già di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, è tenuto alla formulazione di proposta adeguata nel quantum , ed escludendosi sia che dette formalità siano volte ad avvantaggiare l'impresa assicuratrice del responsabile nei confronti del danneggiato, per essere volte, al contrario, a realizzare una più tempestiva ed efficace tutela di quest'ultimo, sia che esista un diverso trattamento nei casi di esperibilità dell'azione per risarcimento diretto (a carico del proprio assicuratore o dell'assicuratore del trasportante) atteso che dette azioni, rispetto alla prima, non sono alternative, ma rappresentano un in più a disposizione del danneggiato. - Sulla legittimità dell'azione per "risarcimento diretto", vedi, citate, sentenza n. 180 del 2009; ordinanze n. 85 del 2010, n. 201 e n. 191 del 2009, n. 440 e n. 205 del 2008.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art145 · fonte del testo

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