In tema di demanio marittimo, la domanda volta all'accertamento della proprietà demaniale, o, al contrario, della proprietà privata di una determinata area, ovvero diretta alla declaratoria dell'avvenuta sdemanializzazione della stessa, nonché all'accertamento dei confini del demanio idrico rispetto alle proprietà private, verte su diritti cd. autodeterminati, (con riferimento ai quali, cioè, la deduzione del fatto costitutivo rileva unicamente a fini di prova), sicché il rigetto di una di tali domande, sia pure per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, fa stato anche nel successivo processo instaurato mediante riproposizione di domanda avente identico petitum, sebbene fondata su di un diverso fatto costitutivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibilità di una domanda fondata sulla sdemanializzazione legata ad eventi naturali, ex art. 947 c.c., nel regime anteriore a quello introdotto dalla l. n. 37 del 1994, art. 4, in quanto preclusa dal giudicato formale sulla persistente natura demaniale dell'area in contesa, conseguente al rigetto della medesima domanda fondata sull'allegazione della sussistenza degli estremi della sdemanializzazione tacita ex art. 429 del codice civile del 1865).
Art. 947 c.c. · Art. 4 Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche
Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 11 ↗