Art. 608 c.c. — Ritiro di testamento segreto od olografo

[1]Il testamento segreto e il testamento olografo che e' stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.

[2]A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale e' sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non puo' sottoscrivere, se ne fa menzione.

[3]Quando il testamento e' depositato in un pubblico archivio, il verbale e' redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

[4]Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 608 ho soddisfatto un voto espressomi, di non richiedere che i testimoni, i quali devono sottoscrivere il verbale di restituzione del testamento segreto o olografo depositato, stano gli stessi che hanno partecipato alla consegna o al deposito. Dei testamenti speciali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 295

  • In ordine alla disposizione che prevede il testamento fatto in luoghi in cui domini una malattia contagiosa o in caso di calamità pubblica o d'infortunio, è stato elevato qualche dubbio sull'esattezza del termine «infortunio», il quale avrebbe un senso giuridico specifico e limitato. Senonchè in definitiva si è preferita la formulazione usata dal progetto, chiarendo peraltro che il termine «infortunio» non va inteso secondo il concetto tecnico della legislazione infortunistica, ma come un fatto qualsiasi che metta in pericolo di vita chi vuol fare testamento e perciò lo ponga in condizione di non potersi valere delle ordinarie forme testamentarie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 296

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art608 · fonte del testo

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