Art. 601 c.c. — Forme
[1]Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
[2]Il testamento per atto di notaio e' pubblico o segreto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
[1]Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
[2]Il testamento per atto di notaio e' pubblico o segreto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Com'è stato suggerito a proposito dei requisiti essenziali del testamento olografo, ho indicato prima la data e poi la sottoscrizione, convenendo peraltro nell'avviso di escludere che sussista una causa di nullità nel fatto che la data segua eventualmente la sottoscrizione. Ha riscosso approvazione l'art. 144 del progetto definitivo anche per quanto riguarda il tormentato problema della data nel testamento olografo. Ho creduto necessario tuttavia riesaminare tale problema e ho provveduto a eliminare la parte dell'articolo in cui si disponeva che la data indica il giorno della sua apposizione. Questa norma è stata da molti discussa e criticata in base alla considerazione che la data, quando è apposta a una dichiarazione negoziale, non rappresenta una dichiarazione a sè stante, ma indica il momento cronologico in cui il negozio viene compiuto. D'altro lato, la difficoltà pratica di determinare concretamente quando il testamento è stato fatto e se la data deve riferirsi al momento in cui il testamento fu sottoscritto o a uno dei momenti in cui il testamento fu scritto, o addirittura al momento in cui fu datato, non poteva essere risolta con una precisa norma di legge, che avesse riguardo a tutte le contingenze e tanto meno con una norma, che determinasse aprioristicamente uno di questi vari possibili momenti. Si tratta di un punto sul quale è bene che l'interprete abbia una certa libertà di movimenti che gli permetta di adattare la norma alle mutevoli esigenze concrete. Del resto, l'accennata difficoltà pratica è, nella normalità dei casi, irrilevante, in quanto che si è mantenuto il principio, sul quale concorda la più recente giurisprudenza, che la data fittizia (antidata e postdata) non importa nullità del testamento e che non si può dare la prova della non verità della data se non quando tale circostanza sia decisiva per risolvere una questione che debba decidersi appunto con la considerazione del tempo in cui è stato fatto il testamento. Tale principio, per ogni verso approvabile, impedisce facili impugnazioni del testamento; mentre la determinazione del momento che la data deve indicare si desumerà, quando eccezionalmente tale determinazione avrà rilievo pratico, dai principi generali relativi alla data nelle dichiarazioni di volontà.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 293
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art601 · fonte del testo
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