Corte costituzionale

Ordinanza n. 404/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c),

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con

ordinanza emessa l'8 luglio 1997 dalla Commissione tributaria

regionale di Firenze sul ricorso proposto dall'Ufficio delle imposte

dirette di Firenze contro Barbieri Umberto, iscritta al n. 739 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio di appello, riguardante il

preteso diritto d'un contribuente di dedurre dal reddito IRPEF,

relativo agli anni 1984, 1985 e 1986, gli interessi passivi

corrisposti a fronte di un finanziamento ipotecario finalizzato

all'acquisto di un immobile - la Commissione tributaria regionale di

Firenze, con ordinanza emessa l'8 luglio 1997, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c), del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), dove è prevista la deducibilità

degli "interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di

mutui garantiti da ipoteca su immobili";

che, secondo la rimettente, tale deducibilità non è applicabile

ad analoghi rapporti contrattuali, e tuttavia l'analisi comparata

delle figure negoziali del mutuo (artt. 1813 e segg. cod. civ.) e

dell'apertura di credito bancario (artt. 1842 e segg. cod. civ.),

alle quali viene funzionalmente collegata la prestazione della

garanzia reale ipotecaria (rispettivamente ex artt. 2808 e 1844 cod.

civ.), porterebbe ad escludere la sussistenza di differenze

strutturali ed effettuali per i due tipi di contratto, entrambi

produttivi di interessi a carico del beneficiario ed entrambi

finalizzati al finanziamento dell'acquisto dell'abitazione;

che, sempre secondo la rimettente, la limitazione della

deducibilità degli interessi passivi al solo contratto di mutuo

ipotecario pone dunque la denunciata norma in contrasto con gli artt.

3 e 53 della Costituzione, rispettivamente, per disparità di

trattamento di situazioni equivalenti e per lesione del principio

della concorrenza alle spese pubbliche in ragione della concreta

capacità contributiva di ciascun cittadino;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che la denunciata norma, ripetutamente sottoposta al

vaglio di costituzionalità, è stata sempre ritenuta non in

contrasto con i princìpi di uguaglianza e di capacità contributiva

(v. sentenza n. 143 del 1982, che il giudice a quo ha mostrato di

ignorare insieme con tutta la successiva conforme giurisprudenza di

questa Corte);

che in detta sentenza si è osservato come non irragionevolmente

il legislatore abbia ritenuto necessaria, al fine di consentire la

deducibilità degli interessi passivi, la coesistenza dei due

requisiti della natura reale del contratto e della pubblicità della

garanzia ipotecaria (v. anche le ordinanze n. 365 del 1983 e n. 549

del 1987);

che, nell'assenza di ulteriori argomentazioni offerte dalla

rimettente, è perciò sufficiente, onde escludere qualsiasi

contrasto con i parametri evocati, ribadire che - nell'a'mbito

dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia

fiscale (v., da ultimo, sentenza n. 227 del 1998) - la limitazione

della deducibilità ai soli interessi passivi derivanti da mutui

ipotecari trova giustificazione nell'esigenza dell'Amministrazione

finanziaria di controllare, celermente e proficuamente, l'effettiva

sussistenza del negozio da cui nascono gli interessi medesimi,

attraverso la congiunta concorrenza dei predetti requisiti, uno dei

quali certamente manca nell'ipotesi - oggetto del giudizio a quo -

d'apertura di credito bancario, contratto meramente consensuale,

ontologicamente diverso dal mutuo quanto a struttura, funzione ed

effetti (v. ordinanze n. 342 del 1985 e n. 263 del 1987);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, lettera c), del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione - dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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