Codice civile

Art. 2671 c.c. — Obbligo dei pubblici ufficiali

[1]Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel piu' breve tempo possibile, ed e' tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.

[2]Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 147/1985

    Questione infondata
    14 maggio 1985

    L'imposta di trascrizione, sebbene strutturalmente assimilata alle imposte di registro per ragioni storiche, a rigore non è, al pari di questa, un'imposta sui trasferimenti di ricchezza, il che rende dubbia la pertinenza di una censura di violazione del principio della capacità contributiva, intesa come capacità economica manifestata dal trapasso-acquisto di un bene, per il fatto che ad essa sono assoggettate sentenze ancora sub iudice; e ciò a prescindere dal considerare che in ogni caso il nostro sistema tributario abbonda di fattispecie nelle quali l'acquisto di un bene viene colpito da imposta nella sua mera possibilità e, quindi, anticipatamente, salvo il rimborso, ove la possibilità non si attui o la vicenda non si verifichi. D'altro canto, l'assoggettamento a trascrizione delle sentenze non ancora passate in giudicato, risponde sia alla logica della pubblicità immobiliare - giacché è volta ad assicurare quella completezza di effetti verso i terzi e quella intangibilità che sono assicurate dalla trascrizione -, sia a quella del sistema processuale - non essendo sempre in grado il cancelliere, tenuto a curare la trascrizione delle sentenze, di conoscere in tempo quando una sentenza, in caso d'impugnazione, passi in giudicato. Pertanto, comportando l'eventuale caducazione della regola della immediata trascrizione conseguenze sovvertitrici dei due suddetti sistemi, è nel potere del solo legislatore di prevedere e disciplinare tali conseguenze. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 2671 cod. civ. in relazione all'art. 19, primo comma, della legge 25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635), nella parte in cui impongono al cancelliere di richiedere la trascrizione di una sentenza che dispone un trasferimento immobiliare (ed impongono conseguentemente alla parte l'assolvimento del correlativo onere fiscale) con riguardo non al momento in cui il trasferimento diviene operante (passaggio in giudicato della sentenza) ma alla mera pronuncia del provvedimento).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2671 c.c. · Art. 19 Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quanto alle spese della trascrizione, l'art. 2670 si limita a generalizzare con lievi modificazioni formali la disposizione dell'art. 1947 del codice del 1865. Infine il principio della obbligatorietà della trascrizione per alcune categorie di persone è espressamente sancito dall'art. 2671, che si coordina alla legge fiscale attraverso un esplicito richiamo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1093

  • La disciplina della trascrizione immobiliare si completa con il gruppo di norme che disciplinano la tenuta dei registri immobiliari e la responsabilità dei conservatori, e che costituiscono la materia del capo secondo. Per quanto la materia regolata in questo capo abbia riguardo non solo alla trascrizione, ma anche all'iscrizione delle ipoteche, mi è sembrato opportuno collocarla in questa sede, facendo gli opportuni richiami alla pubblicità ipotecaria. Le norme di questo capo riproducono, con qualche lieve ritocco di forma, le corrispondenti disposizioni del codice del 1865 e non hanno quindi bisogno di alcuna particolare illustrazione, dato anche che si tratta di norme a contenuto prevalentemente regolamentare. Voglio solo ricordare che alla tradizionale denominazione di conservatori delle ipoteche ho sostituito l'altra di conservatori dei registri immobiliari, indubbiamente più idonea a qualificare la funzione di questi pubblici ufficiali. DELLA TRASCRIZIONE RELATIVA ALLE NAVI, AGLI AEROMOBILI E AGLI AUTOVEICOLI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1094

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2671 · fonte del testo

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