Art. 222 c.p.c. — Interpello della parte che ha prodotto la scrittura

Quando e' proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta e' negativa, il documento non e' utilizzabile in causa; se e' affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 222 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28719/2025

    30 ottobre 2025

    La mancata produzione dell'originale del documento nel giudizio incidentale di falso non integra una manifestazione tacita della volontà del querelato di non volersi avvalere dello stesso nel giudizio principale, con la conseguenza che, ove la querela sia dichiarata improcedibile, il giudice di quest'ultimo può legittimamente fondare la sua decisione su tale documento.

    Art. 222 c.p.c. · Art. 2699 c.c. · Art. 2703 c.c. · Art. 221 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 72 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10815/2025

    24 aprile 2025

    Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, ex art. 222 c.p.c., priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, il quale va considerato come mai rilasciato, con la conseguenza che il vizio non è regolarizzabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur in assenza di espressa dichiarazione di volersi avvalere della procura oggetto della querela, aveva ritenuto efficace il mandato conferito e, comunque, sanato il vizio per effetto del rilascio, in corso di causa, di un nuovo mandato "in rinnovazione").

    Art. 222 c.p.c. · Art. 182 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 125 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 187 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art222 · fonte del testo

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