Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1976

Altra decisione · depositata il 14/04/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal

tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Calò Francesca

ed altra e Tuccari Maria ed altri, iscritta al n. 334 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 249 del 17 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Francesca

e Marcella Calò, diretto al riconoscimento del loro diritto

"quantomeno" all'assegno vitalizio, previsto dall'art. 580 del codice

civile, a carico dell'eredità di Francesco Sellito, di cui esse si

dicevano figlie naturali non riconosciute, salvi tutti i diritti

inerenti alla detta successione anche in dipendenza della

illegittimità della limitazione disposta dalla norma su richiamata, il

tribunale di Lecce, con ordinanza del 18 febbraio 1975, ha appunto

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del

codice civile in quanto, non attribuendo ai figli naturali non

riconosciuti e non riconoscibili la qualità di eredi, bensì solo

quella di legatari ex lege, contrasterebbe con gli artt. 30, comma

terzo, e 3 della Costituzione.

Considerato che la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del

diritto di famiglia, oltre a sostituire l'art. 580 del codice civile

limitandone l'applicazione al caso in cui non possa proporsi l'azione

per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità (art.

188), ha esteso l'ambito di tale azione, modificando, agli artt. 102,

103 e 113, le disposizioni degli artt. 250, 251 e 269 del codice

civile, ed ha soppresso ogni limitazione di prova; ha infine prescritto

che le nuove disposizioni relative all'azione per la dichiarazione

giudiziale di paternità e maternità si applicano anche ai figli nati

o concepiti prima della sua entrata in vigore;

che, pertanto, occorre rimettere gli atti al giudice a quo per il

riesame della rilevanza della questione sollevata, con riguardo alle

predette nuove disposizioni ed alla disciplina relativa agli effetti

del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità o di

maternità rispetto alle successioni aperte prima dell'entrata in

vigore della legge (artt. 230, ultimo comma, legge 1975, n. 151, e 277,

primo comma, del codice civile).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Lecce per nuovo

esame della rilevanza della questione sollevata con la ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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