Codice civile

Art. 254 c.c.

[1]Forma del riconoscimento.

[2]Il riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. 111 112a

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

111

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

112a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 254 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4977/2026

    5 marzo 2026

    In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, per effetto della sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, il figlio, nato in Italia da due madri unite civilmente e concepito all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, può essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa.

    Art. 254 c.c. · Art. 250 c.c. · Art. 315 c.c. · Art. 8 fecondazione assistita

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15075/2025

    5 giugno 2025

    In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, il bambino nato in Italia ha lo status di figlio riconosciuto anche nei confronti della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, con la sentenza n. 68 del 2025, non potendo il giudice comune, prima di tale pronuncia, riconoscere la genitorialità della madre intenzionale per via di interpretazione evolutiva, preclusa dal tenore letterale dell'art. 8 della citata l. 40. (Nella specie, la S.C., pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della decisione impugnata che, nell'accogliere la domanda proposta dalla madre di intenzione, volta ad ottenere il riconoscimento di due minori, nati in Italia, grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all'estero, aveva interpretato evolutivamente l'art. 8 della l. 40 del 2004, al fine di conseguire la piena tutela dei minori).

    Art. 254 c.c. · Art. 4 fecondazione assistita · Art. 6 fecondazione assistita · Art. 8 fecondazione assistita

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 7 febbraio 2014. 39 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il riconoscimento del figlio tolto: naturale aggiunto: nato fuori del matrimonio e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita …

tolto: La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art254 · fonte del testo

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