Legge sull’adozione

Art. 74 adozione

Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio ((nato fuori del matrimonio)) non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 196/2000

    Questione infondata
    13 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità - sotto il duplice profilo del difetto di rilevanza della questione e della dipendenza degli inconvenienti lamentatti da scelte discrezionali del legislatore - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, censurati - in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione - nella parte in cui, in caso di sospetto falso riconoscimento di un minore, non consentirebbero al tribunale per i minorenni di disporre accertamenti ematologici o del DNA o di adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore, se non dopo che sia stata accertata con efficacia di giudicato la falsità del riconoscimento. - ordinanze nn. 440/1997 e 399/1997 richiamate in merito al principio secondo cui la materia 'de qua' è riservata alla discrezionalità del legislatore. L.T.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 388/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    L'art. 74 della nuova legge sull'adozione - a tenor del quale l'ufficiale di stato civile deve segnalare al Tribunale per i minorenni, ai fini dei necessari accertamenti sulla veridicità, il riconoscimento del figlio naturale da parte di persona coniugata solo se il minore non sia già riconosciuto dall'altro genitore - è ispirato a fini di tutela della vita intima delle persone, e non viola gli artt. 3 e 31 Cost., in quanto, in caso di precedente riconoscimento da parte del genitore non coniugato, la legittimazione di quest'ultimo ad impugnare per difetto di veridicità il riconoscimento successivo rende inutile l'intervento dei pubblici poteri, intervento che è da ridurre sempre al minimo nel diritto di famiglia e che, nella specie, lungi dal comportare una più intensa protezione dell'infanzia, potrebbe anzi risolversi in un pregiudizio per il minore e in una lesione del diritto alla riservatezza. (Manifesta infondatezza - in riferimento ai parametri citati - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, L. 4 maggio 1983, n. 184).

    Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 263 c.c. · Art. 74 adozione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 7 febbraio 2014. 1 parola tolta, 4 parole aggiunte.

Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio tolto: naturale aggiunto: nato fuori del matrimonio non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art74 · fonte del testo

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