Art. 315 c.c. — Stato giuridico della filiazione
((Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2013
((Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2013
1 pronuncia che riguarda l’art. 315 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, per effetto della sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, il figlio, nato in Italia da due madri unite civilmente e concepito all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, può essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa.
Art. 315 c.c. · Art. 250 c.c. · Art. 254 c.c. · Art. 8 fecondazione assistita
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sono rimasti inalterati i principi generali che governano la patria potestà, quali sono stati elaborati nel progetto, salvo alcune modificazioni atte ad accentuare il carattere pubblicistico dell'istituto attraverso l'accresciuta vigilanza dello Stato nell'interno del nucleo familiare.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 166
Non si è creduto conveniente fondere l'art. 315 con l'art. 316, perchè ciò avrebbe potuto sembrare una diminuzione della portata del principio etico posto dal primo dei detti articoli, in cui si afferma l'obbligo del figlio di onorare e rispettare i genitori. Come fu già osservato nella relazione al progetto definitivo (n. 322), tale norma si pone come fondamento spirituale dei rapporti fra genitori e figli; a ciò si aggiunga che non sarebbe stato legislativamente opportuno porre in un'unica disposizione l'enunciazione di un dovere prevalentemente morale che perdura per tutta la vita dell'uomo, anche quando i genitori siano morti, e l'affermazione del principio giuridico della sottoposizione dei figli al potere familiare dei genitori, che si concreta nell'istituto della patria potestà.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 167
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013. 26 parole tolte, 8 parole aggiunte.
tolto: Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essaaggiunto: Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art315 · fonte del testo
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