Corte costituzionale

Ordinanza n. 686/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 250 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1985 dal

Tribunale per i minorenni di Catania negli atti relativi a Cutrone

Maria Luisa, iscritta al n. 852 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

Serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 settembre 1985, il

Tribunale per i minorenni di Catania - ravvisando la sussistenza

degli estremi per l'impugnazione del riconoscimento effettuato da

tale Cutrone Giuseppe di una neonata da donna che non volle esser

nominata nell'atto di nascita - sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 250 del codice civile, nella parte in cui

"non prevede (...) che il riconoscimento di infrasedicenne, non

riconosciuto da alcuno dei genitori, non possa avvenire o non produca

effetto, senza il concorso della volontà di legale rappresentante

del minore";

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata

contrasterebbe: a) con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo

dell'ingiustificata disparità di trattamento del "minore

infrasedicenne figlio di ignoti" rispetto all'infrasedicenne già

riconosciuto da uno dei genitori nonché rispetto al sedicenne; b)

con l'art. 2 della Costituzione, per violazione del diritto -

annoverato fra quelli fondamentali - alla "identità sociale"; c) con

l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto per effetto

di un riconoscimento non veridico il minore resterebbe avvinto

all'"orbita di vita e di destino" del falso genitore e privato "di

tutti i diritti e le prospettive esistenziali" che la legge

sull'adozione (n. 184 del 1983) "gli riconosce e dischiude";

che, in definitiva, il giudice rimettente sembra denunciare

l'omessa previsione di alcuna tutela che consenta al minore

infrasedicenne di evitare gli effetti del riconoscimento non veridico

sin dal momento in cui esso avviene (senza dover attendere la

proposizione dell'impugnazione di cui agli artt. 264, secondo comma,

del codice civile, nonché l'eventuale adozione, in pendenza di essa,

dei provvedimenti ex art. 268 e seguenti del codice civile).

Considerato che l'ordinanza di rimessione è priva di ogni

motivazione in ordine alla rilevanza dell'incidente;

che, inoltre, con la medesima ordinanza, il giudice a quo, oltre

a provvedere alla nomina di un curatore ai fini dell'impugnazione del

riconoscimento per difetto di veridicità, ha disposto, il

trasferimento del minore presso l'Istituto provinciale di assistenza

all'infanzia di Catania e, quindi, il suo collocamento presso una

coppia di coniugi;

che, pertanto, la questione appare irrilevante, avendo, nella

specie, lo stesso Tribunale per i minorenni già provveduto,

anteriormente alla proposizione dell'impugnativa ex art. 264, secondo

comma, del codice civile, a tutelare l'interesse dell'infrasedicenne

onde evitare i paventati effetti del riconoscimento sospettato di non

veridicità;

che, per altro verso, l'introduzione di una nuova disciplina che

assicuri l'invocata tutela, non è riconducibile ad una soluzione

costituzionalmente obbligata - solo in presenza della quale è

operabile un intervento additivo della Corte - ma rientra, invece,

nella sfera di discrezionalità spettante al legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 250 del codice civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 2 e 31, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Catania con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:686 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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