Art. 9 fecondazione assistita — Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre

Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso e' ricavabile da atti concludenti non puo' esercitare l'azione di disconoscimento della paternita' nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, ne' l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. 5 La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non puo' dichiarare la volonta' di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non puo' far valere nei suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare di obblighi. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 10 giugno 2014, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 1 e 3, "limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»".

Testo vigente dal 19 giugno 2014

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 9 fecondazione assistita, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15075/2025

    5 giugno 2025

    In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, il bambino nato in Italia ha lo status di figlio riconosciuto anche nei confronti della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, con la sentenza n. 68 del 2025, non potendo il giudice comune, prima di tale pronuncia, riconoscere la genitorialità della madre intenzionale per via di interpretazione evolutiva, preclusa dal tenore letterale dell'art. 8 della citata l. 40. (Nella specie, la S.C., pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della decisione impugnata che, nell'accogliere la domanda proposta dalla madre di intenzione, volta ad ottenere il riconoscimento di due minori, nati in Italia, grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all'estero, aveva interpretato evolutivamente l'art. 8 della l. 40 del 2004, al fine di conseguire la piena tutela dei minori).

    Art. 9 fecondazione assistita · Art. 4 fecondazione assistita · Art. 6 fecondazione assistita · Art. 8 fecondazione assistita

    Rassegna di giugno 2025, p. 12 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 162/2014

    Ha colpito questo articolo
    10 giugno 2014

    Sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, dall'Associazione Amica Cicogna Onlus, dall'Associazione Cerco un bimbo e dall'Associazione Liberi di decidere nei giudizi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 3 e 32 Cost., di talune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). Dette Associazioni non hanno la qualità di parte nei giudizi principali e non risultano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. - Per l'affermazione che sono ammesse ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v. le citate sentenze nn. 135/2013 e 85/2013. - Per l'affermazione che non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento la circostanza che un soggetto sia parte in giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, v. le citate decisioni: ordinanza n. 150/2012 e sentenza n. 470/2002.

    Art. 4 fecondazione assistita · Art. 5 fecondazione assistita · Art. 9 fecondazione assistita · Art. 12 fecondazione assistita

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 68/2025

    Illegittimità dichiarata
    22 maggio 2025

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pa…

    Art. 8 fecondazione assistita · Art. 9 fecondazione assistita · Art. 250 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 32/2021

    Questione inammissibile
    9 marzo 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, in quanto non sarebbe chiara la fattispecie sottoposta all'esame del rimettente, tanto da non consentire di comprendere l'individuazione delle norme censurate, quali norme applicabili nel giudizio principale. Nell'ordinanza di rimessione emerge chiaramente, con argomentazioni non implausibili, che le domande proposte nel giudizio principale dalla ricorrente sono basate sulle norme censurate. Nel delibare l'ammissibilità della questione, la Corte costituzionale effettua in ordine alla rilevanza solo un controllo "esterno", applicando un parametro di non implausibilità della relativa motivazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 224 del 2020 e n. 32 del 2020 ).

    Art. 8 fecondazione assistita · Art. 9 fecondazione assistita · Art. 250 c.c. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 19 giugno 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 10 giugno 2014, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 1 e 3, "limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art9 · fonte del testo

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