Art. 6 fecondazione assistita — Consenso informato

Per le finalita' indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilita' di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonche' sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilita' di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasivita' delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volonta' consapevole e consapevolmente espressa. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate. La volonta' di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalita' definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volonta' e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volonta' puo' essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura puo' decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6 fecondazione assistita, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15075/2025

    5 giugno 2025

    In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, il bambino nato in Italia ha lo status di figlio riconosciuto anche nei confronti della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, con la sentenza n. 68 del 2025, non potendo il giudice comune, prima di tale pronuncia, riconoscere la genitorialità della madre intenzionale per via di interpretazione evolutiva, preclusa dal tenore letterale dell'art. 8 della citata l. 40. (Nella specie, la S.C., pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della decisione impugnata che, nell'accogliere la domanda proposta dalla madre di intenzione, volta ad ottenere il riconoscimento di due minori, nati in Italia, grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all'estero, aveva interpretato evolutivamente l'art. 8 della l. 40 del 2004, al fine di conseguire la piena tutela dei minori).

    Art. 6 fecondazione assistita · Art. 4 fecondazione assistita · Art. 8 fecondazione assistita · Art. 9 fecondazione assistita

    Rassegna di giugno 2025, p. 12 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 161/2023

    Questione infondata
    24 luglio 2023

    Sono dichiarate inammissibili, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione ma prima dell’impianto, quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia. Il rimettente non adduce alcuno argomento volto a spiegare le ragioni per cui l’impianto dell’embrione si tradurrebbe, per l’uomo, in un trattamento sanitario o in una coercizione sul suo corpo, né sviluppa argomentazioni sull’eventuale impatto di tale trattamento sulla sua salute psicofisica. Il contrasto con i detti parametri costituzionali è, pertanto, dedotto in maniera generica e assertiva.

    Art. 6 fecondazione assistita · Art. 13 cost. · Art. 32 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 84/2016

    Questione inammissibile
    13 aprile 2016

    È inammissibile, perché avente una rilevanza meramente ipotetica e non attuale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., in quanto stabilisce un divieto assoluto di revocare il consenso al trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA) dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo. Infatti, lo stesso rimettente riferisce che la ricorrente, dopo avere, in un primo momento, dichiarato di non volersi sottoporre all'impianto in utero dell'unico embrione (tra i dieci prodotti) sicuramente non affetto da patologie, ha poi comunque accettato di portare a termine - e ciò ha fatto, sia pur con esito non positivo - il trattamento di PMA. Né il difetto di rilevanza del quesito può essere superato dalla circostanza che i ricorrenti intendano ripetere il ciclo di PMA, posto che tale intento pro futuro non vale a rendere attuale la questione riguardante la revoca del consenso nell'ambito del giudizio principale. Sulla possibilità di sollevare questioni di costituzionalità nell'ambito di procedimenti d'urgenza, purché il rimettente non abbia provveduto in via definitiva sull'istanza cautelare e, dunque, consumato la propria potestas iudicandi , v., per tutte, le citate sentenze nn. 96/2015, 200/2014, 162/2014, 172/2012 e 151/2009. Sulla manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, di pressoché identica questione, v. la citata sentenza n. 151/2009.

    Art. 6 fecondazione assistita · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 97/2010

    Questione inammissibile
    12 marzo 2010

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnato, in riferimento all'art. 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui «non consente, dopo la fecondazione dell'ovulo, la revoca della volontà all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita». Negli stessi termini, v. la citata sentenza n. 151/2009.

    Art. 6 fecondazione assistita · Art. 14 fecondazione assistita · Art. 3 fecondazione assistita · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art6 · fonte del testo

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