Legge sull’adozione

Art. 11 adozione

Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita', salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori ((...)) che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternita' o maternita' sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilita' a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori ((...)), chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione puo' essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreche' nel frattempo il minore sia assistito dal genitore ((...)) o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore ((...)). Nel caso di non riconoscibilita' per difetto di eta' del genitore, la procedura e' rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di eta' del genitore ((...)), purche' sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. ((Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.)) Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalita' di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilita'. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facolta' di cui al secondo e terzo comma. Intervenuta la dichiarazione di adottabilita' e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento e' privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' e' sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11 adozione, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24214/2025

    29 agosto 2025
    • Adozione

    In base all'art. 11 della n. 184 del 1983, il tribunale per i minorenni deve, "in ogni caso", informare il genitore biologico della possibilità di avvalersi dell'esclusiva facoltà di chiedere, per un periodo massimo di due mesi, la sospensione del giudizio, onde consentire l'accertamento del suo status genitoriale; questa previsione non é soggetta a condizioni e la sua inosservanza, rilevabile in ogni stato e grado, determina il travolgimento della dichiarazione di adottabilità.

    Art. 11 adozione · Art. 10 adozione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 160/1995

    Questione infondata
    10 maggio 1995

    La mancata garanzia della pienezza di contraddittorio, nel procedimento che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in situazione di abbandono, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184, non da' luogo a violazione del diritto di difesa, in quanto, nonostante il carattere officioso del procedimento, è sempre garantita ai genitori la conoscenza dello stesso (la quale degrada a mera conoscibilità solo in caso di loro irreperibilità) e la possibilità di prendervi parte. Peraltro, il fatto che la cognizione sia piena nella seconda fase e sommaria nella prima trova sufficiente giustificazione nell'esigenza di maggiore celerità di questa al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184). red.: G. Leo

    Art. 24 cost. · Art. 10 adozione · Art. 11 adozione · Art. 12 adozione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2001 al 7 febbraio 2014. 5 parole tolte, 30 parole aggiunte.

… decide nell'esclusivo interesse del minore. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori tolto: naturaliaggiunto: ... che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternita' o maternita' sia stata … di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori tolto: naturaliaggiunto: ..., chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione puo' essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreche' nel frattempo il minore sia assistito dal genitore tolto: naturaleaggiunto: ... o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore tolto: naturaleaggiunto: .... Nel caso di non riconoscibilita' per difetto di eta' del genitore, la procedura e' rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di eta' del genitore tolto: naturaleaggiunto: ..., purche' sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesiaggiunto: . Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art11 · fonte del testo

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