Codice civile

Art. 234 c.c.

[1]Nascita del figlio dopo i trecento giorni.

[2]Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e' stato concepito durante il matrimonio.

[3]Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

[4]((In ogni caso il figlio puo' provare di essere stato concepito durante il matrimonio.))

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Poche modificazioni, di carattere sopratutto formale, ha subito la materia della filiazione legittima. È stata respinta la proposta di elevare a trecentotre giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio, in base alla considerazione che l'allegazione dr alcuni rari casi in cui la gestazione eccede il termine di trecento giorni non può giustificare l'estensione della presunzione di legittimità oltre codesto termine: la presunzione non può fondarsi che sulla normalità dei casi e l'estensione del termine tradizionale, mentre comprenderebbe qualche isolato caso di parto tardivo; produrrebbe più spesso l'effetto di conferire la legittimità a chi è stato concepito dopo lo sciogli mento del matrimonio. È stata poi corretta una imperfezione formale riprodotta dal codice del 1865 nell'art. 240 del progetto definitivo (art. 234 del testo). Questo infatti nella sua letterale redazione poteva far ritenere che la norma prendesse soltanto in considerazione l'ipotesi del figlio nato alla scadenza del termine massimo per la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, mentre essa logicamente intendeva riferirsi al figlio nato oltre il termine anzidetto. È stata eliminata l'imperfezione spostando l'avverbio «dopo» che è stato anteposto alla menzione del termine. Con questo emendamento è stata conservata la disposizione malgrado sia stata avanzata la proposta di sopprimerla siccome superflua. La norma ha giustificazione in ciò, che nell'ipotesi in cui il nato oltre il termine sia stato denunziato all'ufficio di stato civile come figlio legittimo del predefunto marito, esso conserva lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita fino a quando con sentenza del giudice non ne sia dichiarata l'illegittimità.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 136

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 8 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Nascita del figlio dopo i trecento giorni.

In ogni caso il figlio puo' tolto: proporre azione per reclamare lo stato di legittimo aggiunto: provare di essere stato concepito durante il matrimonio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art234 · fonte del testo

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