Codice civile

Art. 2380-bis c.c. — Amministrazione della società

[1]La gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale.

[2]L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a non soci.

[3]Quando affidata a piu' persone, l'amministrazione e' esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio.

[4]Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'organo competente a nominarli.

Testo vigente dal 29 aprile 2026

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2380-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28127/2025

    22 ottobre 2025

    In materia di sanzioni irrogate dalla Consob, la responsabilità dei consiglieri non esecutivi del consiglio di amministrazione, conseguente alle omesse informazioni fornite all'autorità di vigilanza, configura un illecito permanente che discende dagli elevati requisiti di professionalità prescritti ai componenti del consiglio dagli art. 13, d.lgs. n. 58 del 1998 e dal d.m. n. 468 del 1998; ne consegue che la responsabilità di ciascuno di essi prescinde completamente dal lasso temporale in cui la carica è stata rivestita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimità della sanzione irrogata dalla CONSOB a un componente senza deleghe del consiglio di amministrazione di una banca per la responsabilità derivante dall'accertata omissione di approfondimento e segnalazione, all'organo amministrativo, di un'esaustiva rappresentazione dei valori e dei criteri di stima da inserire nei prospetti inerenti ad aumenti di capitale comunicati alla Banca d'Italia, di cui aveva conoscenza, avendo già assunto la carica).

    Art. 2380-bis c.c. · Art. 94 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 13 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 2381 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23213/2025

    13 agosto 2025

    In tema di società, l'amministratore di fatto è colui che si ingerisce in modo completo e sistematico nella gestione sociale, anche se il requisito della sistematicità può ritenersi superfluo quando siano stati compiuti atti di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa, tali da dimostrare l'effettivo inserimento nella gestione.

    Art. 2380-bis c.c. · Art. 2393-bis c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 2020 al 29 aprile 2026. 57 parole tolte, 29 parole aggiunte in 4 capoversi.

La gestione tolto: dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta aggiunto: e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni tolto: necessarie per l'attuazione aggiunto: strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. tolto: L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.

Quando tolto: l'amministrazione e' affidata a piu' persone, tolto: queste costituiscono il consiglio di amministrazione aggiunto: l'amministrazione e' esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta tolto: all'assemblea.

tolto: Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea aggiunto: all'organo competente a nominarli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2380bis · fonte del testo

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