Art. 2257 c.c. — Amministrazione disgiuntiva

[1]((L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.))

[2]Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu' soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

[3]La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

Testo vigente dal 20 novembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per il resto, la disciplina sostanzialmente si adegua a quella della società civile secondo il codice del 1865; così per quanto riguarda la disciplina dei conferimenti (articoli 2253 a 2255); così per quanto riguarda l'amministrazione della società (articoli 2257 e 2258) e la posizione dell'amministratore nominato nel contratto sociale (art. 2259); così per quanto riguarda la determinazione della parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite (articoli 2263 a 2265); così per quanto riguarda le cause di scioglimento della società (art. 2272). Non mancano anche in questo campo innovazioni, ma queste non riguardano tanto i principi, quanto invece il profilo sotto il quale il fenomeno è considerato: così si è preveduto il caso in cui i conferimenti non siano determinati nel contratto, ponendosi la presunzione che i soci siano tenuti a conferire in parti uguali quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2253); così si è disciplinata la materia della garanzia e del passaggio dei rischi nei conferimenti (articoli 2254 e 2255); così si sono precisati i diritti e gli obblighi degli amministratori (art. 2260); così nell'art. 2263 si è adottato un sistema parzialmente diverso da quello accolto dall'art. 1717 del codice del 1865 per la determinazione della parte dei soci negli utili e nelle perdite.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 933

Che cosa è cambiato dal 20 novembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 2019 al 20 novembre 2020. 20 parole tolte, 3 parole aggiunte.

tolto: La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizioneaggiunto: L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, tolto: e spetta esclusivamente agli amministratoritolto: , i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2257 · fonte del testo

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