Codice civile

Art. 2085 c.c. — Indirizzo della produzione

[1]Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale e' esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.

[2]La legge stabilisce altresi' i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Lo statuto di diritto pubblico dell'imprenditore, in relazione al controllo spettante allo Stato sull'impresa, non poteva formare oggetto d'una disciplina diretta nel codice, per l'impossibilità di ridurre tale statuto a uno schema uniforme. Come si è già osservato, le modalità con cui lo Stato provvede al coordinamento della produzione e degli scambi nell'interesse dell'economia nazionale, non possono essere che in funzione delle diverse esigenze dei diversi rami della produzione e del diverso andamento della congiuntura economica. La disciplina dell'imprenditore da tale punto di vista non può quindi essere dettata che dalla legislazione speciale e dalla regolamentazione corporativa. Il codice si limita a tale riguardo a distinguere tra il controllo preventivo che lo Stato può esercitare nel momento costitutivo dell'impresa (art. 2084) e quello di carattere permanente che lo Stato può esercitare sullo stesso svolgimento della gestione dell'impresa (art. 2085), statuendo le opportune garanzie circa la forma delle norme istitutrici del controllo, secondo un retto principio di gerarchia nell'esercizio della funzione normativa da parte degli organi legislativi e corporativi. La richiesta della forma legislativa, per subordinare l'esercizio di determinate attività economiche a concessione od autorizzazione amministrativa e per sottoporre la gestione di determinate categorie d'imprese a particolari forme di vigilanza da parte dello Stato, intende essere una salvaguardia dell'iniziativa privata e una conferma dei necessari limiti in cui il potere normativo degli organi corporativi, secondo il nostro sistema, resta contenuto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 838

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2085 · fonte del testo

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