[1](Art. 14 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

[2]Il risarcimento stabilito dal presente testo unico non puo' cumularsi con alcun altro dovuto da chiunque per qualsiasi titolo in occasione dei medesimi fatti.

[3]Il danneggiato ha la scelta tra l'uno e l'altro risarcimento.

[4]Ove preferisca richiedere l'indennita' allo Stato, questo e' surrogato nel diritto del danneggiato verso qualunque debitore che per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma sia tenuto al risarcimento o indennita', ma devo restituire al danneggiato medesimo i premi di assicurazione o altri corrispettivi all'uopo sborsati durante il periodo della presente guerra. Ove preferisca invece il diverso risarcimento, nessun diritto di regresso spetta al debitore di questo contro lo Stato.

[5]Le disposizioni di questo articolo non riguardano le assicurazioni sulla vita.

Testo vigente dal 2 aprile 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art15 · fonte del testo

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