Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2050 del codice

civile, promosso ordinanza emessa il 4 aprile 1991 dal Tribunale di

Monza nel procedimento civile vertente tra Anedda Paolo, Corriga

Patrizio ed altro, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Anedda Paolo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio di ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 4 aprile 1991 il Tribunale di Monza - nel

corso del giudizio civile promosso da Anedda Paolo nei confronti di

Corriga Patrizio e Biassoni Ermenegildo per il risarcimento del danno

subito per essere stato colpito all'occhio destro nel corso di una

battuta di caccia dal fucile di uno dei due convenuti, i quali

avevano fatto fuoco simultaneamente provocando, uno dei due, il

rimbalzo di un pallino nella sua direzione - ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2050 c.c. per

contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Il giudice rimettente - accertato in punto di fatto che il colpo

fu sicuramente esploso da uno dei due convenuti i quali puntarono la

preda e spararono contemporaneamente mentre procedevano affiancati e

di poco distanziati dall'attore, loro compagno nella battuta di

caccia, ed esclusa d'altro canto la sussistenza di un concorso nella

determinazione dell'evento, essendo risultato che uno solo fu il

pallino che colpì all'occhio destro l'attore - ritiene

conseguentemente non ipotizzabile la solidarietà passiva ex art.

2055 c.c. giacché uno solo dei convenuti - pur avendo entrambi posto

in essere un comportamento del tutto identico e simultaneo - deve

ritenersi responsabile dell'evento. Ad avviso del remittente è

invece applicabile l'art. 2050 c.c. essendo l'esercizio della caccia

un'attività pericolosa in ragione dell'utilizzo di armi da fuoco; ma

alla stregua di tale norma l'inversione dell'onere probatorio opera

solo in relazione alla prova dell'elemento soggettivo della

colpevolezza, dovendo il preteso responsabile dimostrare di avere

adottato tutte le cautele atte ad evitare l'evento dannoso, mentre

permane sull'attore l'onere di provare il nesso causale esistente tra

condotta ed evento lesivo. Ciò comporta che nell'ipotesi della

caccia (come in tutte le altre ipotesi di danno derivante

dall'esercizio di un'attività pericolosa svolta simultaneamente e

con condotte uniformi da più persone) il danneggiato risulta gravato

dall'onere probatorio di individuazione del responsabile, onere che

nella specie è di impossibile assolvimento concreto, dovendo egli

dimostrare da quale dei due fucili che spararono contemporaneamente

sia partito il proiettile che l'ha colpito.

Ciò premesso, il giudice rimettente denuncia disparità di

trattamento (art. 3 Cost.) - che ridonda anche in lesione del diritto

di difesa (art. 24 Cost.) - tra le vittime incolpevoli di attività

pericolose, quale l'esercizio della caccia, e le vittime incolpevoli

degli incidenti stradali atteso che soltanto per queste ultime è

prevista la cd. socializzazione del diritto al risarcimento del

danno, così che le prime vengono a trovarsi in una situazione di

evidente svantaggio, incombendo su di loro un onere probatorio,

connesso all'individuazione del responsabile, di difficile o

addirittura impossibile assolvimento allorché il danno si sia

verificato in costanza di una pluralità di condotte simultanee e

tutte teoricamente possibili cause del danno.

Quindi il giudice rimettente denuncia d'ufficio

l'incostituzionalità dell'art. 2050 c.c. nella parte in cui non

prevede che, allorché non sia possibile l'individuazione di uno

specifico responsabile del danno nell'esercizio di un'attività

pericolosa, sia applicabile la presunzione di responsabilità nei

confronti di tutti i partecipi all'attività e quindi incomba su

questi ultimi la prova liberatoria in ordine alla sussistenza del

nesso causale tra la loro condotta e l'evento dannoso.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Sostiene essere improprio il richiamo al principio della

socializzazione del diritto al risarcimento del danno ed in

particolare il riferimento implicito al Fondo di garanzia per le

vittime della strada ( ex art. 19 legge n. 990 del 1969) che concerne

situazioni non suscettibili di essere confrontate con la fattispecie

concreta oggetto del giudizio principale.

Inoltre la pronuncia invocata dal giudice rimettente implica

comunque scelte discrezionali che competono al legislatore, atteso

che la soluzione auspicata dal giudice rimettente mira a sovvertire

la regola che è a fondamento della fattispecie presuntiva dell'art.

2050 c.c. modificando il nesso causale da presupposto ad oggetto

della presunzione e fondando questa su una quanto mai labile nozione

di "partecipazione", con la conseguenza di gravare soggetti

incolpevoli di ingiustificati oneri probatori privilegiando la

contrapposta esigenza di assicurare il risarcimento del danno al

danneggiato e quindi operando un giudizio dei contrapposti interessi

che compete al legislatore.

3. - Si è costituito l'attore Anedda, limitandosi a chiedere che

la Corte ritenga fondata la questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art.

2050 cod. civ. nella parte in cui non prevede che - allorché non sia

possibile l'individuazione di uno specifico responsabile del danno

nell'esercizio di un'attività pericolosa (quale nella specie

l'attività venatoria) - sia applicabile la presunzione (iuris

tantum) di responsabilità nei confronti di tutti i "partecipi

all'attività", per sospetta violazione del principio di parità di

trattamento con le vittime della circolazione stradale, le quali

vengono risarcite anche nel caso in cui sia rimasto ignoto l'autore

dell'illecito, nonché del diritto di difesa.

2. - La premessa del dubbio di costituzionalità prospettato dal

giudice rimettente è costituita dall'affermazione, che trova

conforme riscontro nella giurisprudenza, secondo cui l'attività

venatoria costituisce esercizio di attività pericolosa onde, in

deroga al principio generale posto dall'art. 2043 cod. civ., opera

l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2050 cod.

civ., con la conseguenza che chi cagiona il danno è tenuto al

risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad

evitare il danno.

All'evidenza tale inversione attiene all'elemento soggettivo della

colpa e non già al nesso di causalità che lega la condotta

dell'agente, costituente esercizio di attività pericolosa,

all'evento dannoso sicché il danneggiato rimane comunque onerato

della prova che chi ha posto in essere l'attività pericolosa abbia

causato il danno, prova da fornirsi secondo il canone generale

dell'imputabilità del fatto illecito ex art. 2043 cit., sotto questo

profilo non derogato.

Non viene invece in rilievo il disposto dell'art. 2055 cod. civ.

perché nella prospettazione del giudice rimettente, secondo la

ricostruzione della fattispecie concreta oggetto della controversia,

si è fuori dall'ipotesi dell'imputabilità del medesimo fatto

dannoso a più persone che abbiano concorso nel porre in essere la

condotta causativa del danno.

3. - La prima censura di costituzionalità si specifica come

sospetta disparità di trattamento tra tale disciplina posta

dall'art. 2050 cit. e quella, ulteriormente speciale, prevista dalla

legge 24 dicembre 1969 n. 990 (sull'assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), modificata dal decreto-legge 23 dicembre 1976

n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977 n. 39.

In particolare, in ipotesi di danno da circolazione di veicoli non

solo opera la presunzione prevista dall'art. 2054, primo comma, cod.

civ., norma in tale parte simmetrica al cit. art. 2050, ma trova

anche applicazione il disposto dell'art. 19 della cit. legge n. 990

del 1969, che prevede l'intervento del "Fondo di garanzia per le

vittime della strada" per il risarcimento del danno alle persone

allorché il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non

identificato.

Risulterebbe quindi - secondo il giudice rimettente - un

ingiustificato trattamento più favorevole per le vittime della

circolazione stradale rispetto alle vittime di attività pericolose

in genere; tale disparità dovrebbe essere rimossa, nella

prospettazione del giudice rimettente, estendendo l'operatività

della presunzione prevista dall'art. 2050 cit. fino a comprendervi

anche il nesso di causalità nell'ipotesi in cui all'attività

pericolosa abbiano partecipato più persone, ma sia rimasto ignoto

l'autore della singola condotta determinativa dell'evento dannoso.

4. - Questo essendo il tertium comparationis invocato dal giudice

rimettente, la questione sollevata si appalesa inammissibile perché

la censura di incostituzionalità non è coerente con la disciplina

presa in esame a confronto di quella investita dalla censura stessa.

Ed infatti l'art. 19 della legge n. 990 del 1969 non prevede

affatto una deroga al generale canone di imputazione del fatto

illecito, nel caso di danno da circolazione stradale, come in quello

di danno da attività pericolosa, rimanendo pur sempre limitata

l'inversione dell'onere della prova al solo elemento soggettivo della

colpa. In entrambi i casi, quindi, il danneggiato deve fornire la

prova del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento

dannoso.

La circostanza, però, che sia rimasto ignoto l'autore della

condotta causativa dell'evento dannoso - ancorché non alteri in

nessuna delle due ipotesi la portata dell'inversione dell'onere di

cui rispettivamente agli artt. 2054, primo comma, e 2050 cit., attiva

- in un caso e non nell'altro - uno speciale meccanismo risarcitorio

rappresentato dall'intervento del Fondo suddetto, meccanismo che si

inserisce nel contesto del regime di assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a

motore.

Quindi la situazione meno favorevole in cui vengono a trovarsi le

vittime di attività pericolose in genere rispetto alle vittime della

circolazione stradale - situazione certamente degna di attenzione

perché desta allarme sociale il mancato ristoro del danno alla

persona cagionato da soggetto non identificato - consegue non già ad

una differenziata disciplina dell'onere probatorio, che è invece

analoga, bensì alla previsione in un caso, e non nell'altro, di uno

strumento assicurativo (il Fondo di garanzia) tale da assicurare il

ristoro dei danni alla persona anche nell'ipotesi in cui il

danneggiato non sia in grado di fornire la prova dell'identificazione

dell'autore della condotta causativa del danno.

Pertanto la parificazione delle due situazioni poste a confronto

non può aversi - come auspica il giudice rimettente - modificando in

un caso il regime dell'onere della prova (da che anzi conseguirebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento ove l'inversione di tale

onere operasse in relazione anche al nesso di causalità ovvero

soltanto all'elemento soggettivo della colpa in ragione dell'essere

il danno riferibile in generale ad un'attività pericolosa o in

particolare alla circolazione stradale). D'altra parte la disciplina

posta dall'art. 2050 cod. civ., come nelle altre norme speciali

rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., è sottesa al

bilanciamento tra l'interesse del danneggiato al ristoro del danno

subito e l'interesse del soggetto sul quale si fa ricadere la

responsabilità risarcitoria con meccanismi di inversione dell'onere

della prova derogatori dei principi generali di imputabilità del

fatto illecito. Tale bilanciamento è rimesso alla discrezionalità

del legislatore, non sindacabile se non irragionevole od

ingiustificatamente discriminante.

Invece la prospettazione di ricondurre la disciplina della

fattispecie presa in considerazione dal giudice rimettente a quella

del tertium comparationis per uniformarle passa necessariamente

attraverso l'estensione del meccanismo del Fondo di garanzia nel

contesto del regime di assicurazione obbligatoria come da ultimo ha

fatto, proprio per la caccia, il legislatore con la legge 11 febbraio

1992 n. 157. Ma questa ipotesi di estensione del meccanismo

assicurativo - astrattamente rilevante nel regime precedente la

citata recentissima riforma - non è presente nell'ordinanza di

rimessione che mira ad un ampliamento manipolativo dell'ambito di

operatività della presunzione di responsabilità di cui all'art.

2050 cod. civ. e quindi attiene ad una norma diversa da quella

censurata (donde la irrilevanza dello ius superveniens menzionato),

incidendo sulla compatibilità, o meno, con il canone della

ragionevolezza ( ex art. 3 Cost.) della disposizione a quel momento

vigente (art. 8, sesto comma, legge 27 dicembre 1977 n. 968, recante

principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della

fauna e la disciplina della caccia) che, nel prevedere l'obbligo

dell'assicurazione per chi intende esercitare l'attività venatoria,

non contemplava altresì un meccanismo di copertura dei danni alla

persona anche nel caso di mancata identificazione dell'autore della

condotta dannosa.

6. - Inammissibile è altresì la censura di incostituzionalità

della medesima norma impugnata riferita al secondo parametro (art. 24

Cost.) invocato (ancorché senza specifica e distinta motivazione)

dal giudice rimettente, atteso che, pur quando tale censura si voglia

intendere implicitamente motivata con l'impossibilità per il

danneggiato di provare il nesso eziologico e quindi di individuare

l'autore del fatto lesivo, nessuna compressione del diritto di azione

potrebbe vedersi in tale situazione, ma soltanto il normale operare

in concreto dell'onere probatorio. Mentre la censura, anche sotto

questo ulteriore profilo, mira ad introdurre un nuovo criterio di

imputazione, fondato non già sul nesso di causalità, ma sulla mera

"partecipazione" all'esercizio di un'attività pericolosa con

distinte ed autonome condotte uniformi da più persone, tutte

simultanee e tutte teoricamente possibili cause di danno; ma

l'introduzione di un tal criterio di imputazione - peraltro

estremamente labile in quanto rappresenterebbe un quid minoris

rispetto alla partecipazione ad una medesima condotta che già radica

la responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ. - rientra nella

discrezionalità del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2050 del codice civile, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Monza con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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