Art. 2647 c.c. — Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

[1]((Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

[2]Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

[3]La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/1995

    Questione infondata
    6 aprile 1995

    Non può ritenersi ondivaga la motivazione dell'ordinanza di rimessione che - pur accennando ad altre possibili interpretazioni riscontrate in dottrina e in giurisprudenza - individui senza perplessità la norma da applicare in quella risultante dall'interpretazione della Cassazione e della prevalente dottrina e in relazione ad essa sollevi la questione di legittimità costituzionale. (Ammissibilità - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale , l'opponibilità ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziché dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 162 c.c. · Art. 2647 c.c. · Art. 2915 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Una figura che, malgrado il silenzio della legge, ha avuto in pratica notevoli applicazioni è la così detta cessione dei beni ai creditori, la cui ammissibilità nel nostro ordinamento è stata riconosciuta specie in base alla menzione che ne fa la legge sulle tasse di registro. Questo istituto è ora regolato dal nuovo codice (articoli

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1072

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 130 parole tolte, 93 parole aggiunte in 4 capoversi.

Devono essere tolto: trascritte aggiunto: trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del tolto: vincolo dotale, la costituzione della comunione tra coniugi e quella del patrimonio familiare aggiunto: fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico tolto: rispettivamente della dotata o dei coniugiaggiunto: , rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del tolto: patrimonio familiare aggiunto: bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

tolto: Se e' stata stipulata la clausola dell'impiego del danaro dotale in acquisto di beni immobili, ai sensi dell'art. 183, o se con gli utili della comunione si compiono acquisti, le trascrizioni del vincolo dotale o della comunione devono eseguirsi a misura che i nuovi beni sono acquistati. La stessa norma si applica nei casi di reimpiego in beni immobili previsto dall'art. 170 e di permuta dei beni dotali.aggiunto: Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal tolto: patrimonio familiare aggiunto: fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di mortetolto: .

tolto: Il vincolo dotale e quello derivante dalla comunione, nonche' la costituzione del patrimonio familiare non possono essere opposti ai terzi finche' non siano trascritti, fermo, per quanto riguarda il patrimonio familiare, il disposto del terzo comma dell'art. 169.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2647 · fonte del testo

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