Codice civile

Art. 2683 c.c. — Beni per i quali è disposta la pubblicità

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita' stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

  • 1)le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
  • 2)gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
  • 3)gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina della trascrizione immobiliare si completa con il gruppo di norme che disciplinano la tenuta dei registri immobiliari e la responsabilità dei conservatori, e che costituiscono la materia del capo secondo. Per quanto la materia regolata in questo capo abbia riguardo non solo alla trascrizione, ma anche all'iscrizione delle ipoteche, mi è sembrato opportuno collocarla in questa sede, facendo gli opportuni richiami alla pubblicità ipotecaria. Le norme di questo capo riproducono, con qualche lieve ritocco di forma, le corrispondenti disposizioni del codice del 1865 e non hanno quindi bisogno di alcuna particolare illustrazione, dato anche che si tratta di norme a contenuto prevalentemente regolamentare. Voglio solo ricordare che alla tradizionale denominazione di conservatori delle ipoteche ho sostituito l'altra di conservatori dei registri immobiliari, indubbiamente più idonea a qualificare la funzione di questi pubblici ufficiali. DELLA TRASCRIZIONE RELATIVA ALLE NAVI, AGLI AEROMOBILI E AGLI AUTOVEICOLI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1094

  • La individuazione dei beni mobili ai quali si applica la disciplina qui illustrata è fatta dall'art. 2683, il quale pone il principio fondamentale che la pubblicità, e quindi tutte le norme di diritto sostanziale che ad essa si ricollegano, presuppongono l'iscrizione del bene nei particolari registri che sono: a) il pubblico registro automobilistico per gli autoveicoli; b) le matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo per le navi maggiori; c) i registri per le navi minori e i galleggianti; d) i registri per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna; e) il registro aeronautico nazionale per gli aeromobili in senso stretto; f) il registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica per gli alianti libratori. È poi da tener conto dei registri delle costruzioni delle navi e degli aeromobili nei quali si effettua la pubblicità dei contratti di costruzione. Prima dell'iscrizione le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli devono considerarsi soggetti a tutte le norme relative ai beni mobili e comunque sottratti alle regole speciali che sono dettate per i beni iscritti in pubblici registri.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1096

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2683 · fonte del testo

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