Art. 2683 c.c. — Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita' stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
- 1)le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
- 2)gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
- 3)gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
