Circa l'esecuzione sui frutti dei beni dotali, non si è creduto conveniente adottare la proposta, secondo la quale il creditore potrebbe agire soltanto per debiti del marito contratti per i bisogni della famiglia o nel caso in cui i redditi dotali eccedono i bisogni della famiglia stessa. Questa proposta avrebbe creato, infatti, una situazione eccessivamente gravosa per i creditori ai quali non sarebbe stato facile accertare se il marito contraeva un debito per i bisogni della famiglia o per altro scopo, ovvero se le rendite dotali eccedevano i bisogni familiari. Come è stato già rilevato nella relazione al progetto definitivo, in linea di principio si dovrebbe ammettere la pignorabilità illimitata dei frutti della dote, perchè essi si confondono con gli altri redditi del marito. Tuttavia, per portare un temperamento a tale principio, in considerazione della finalità della dote e della giusta tutela degli interessi della famiglia, è stata esclusa la pignorabilità nel caso in cui il creditore conoscesse che il debito non veniva contratto nell'interesse della famiglia. Per ragioni di equità, l'onere della prova è stato però addossato al marito, il quale dovrà dimostrare che il creditore, al momento in cui l'obbligazione fu contratta, sapeva che essa non era destinata al soddisfacimento dei bisogni familiari. Pertanto nell'art. 188 è stata conservata la norma del progetto, apportandovi solo un emendamento, sia per migliorarne la formulazione, sia per eliminare il dubbio che anche i creditori della moglie possano agire sui frutti della dote.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 123