Art. 188 c.c. — Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni

((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa l'esecuzione sui frutti dei beni dotali, non si è creduto conveniente adottare la proposta, secondo la quale il creditore potrebbe agire soltanto per debiti del marito contratti per i bisogni della famiglia o nel caso in cui i redditi dotali eccedono i bisogni della famiglia stessa. Questa proposta avrebbe creato, infatti, una situazione eccessivamente gravosa per i creditori ai quali non sarebbe stato facile accertare se il marito contraeva un debito per i bisogni della famiglia o per altro scopo, ovvero se le rendite dotali eccedevano i bisogni familiari. Come è stato già rilevato nella relazione al progetto definitivo, in linea di principio si dovrebbe ammettere la pignorabilità illimitata dei frutti della dote, perchè essi si confondono con gli altri redditi del marito. Tuttavia, per portare un temperamento a tale principio, in considerazione della finalità della dote e della giusta tutela degli interessi della famiglia, è stata esclusa la pignorabilità nel caso in cui il creditore conoscesse che il debito non veniva contratto nell'interesse della famiglia. Per ragioni di equità, l'onere della prova è stato però addossato al marito, il quale dovrà dimostrare che il creditore, al momento in cui l'obbligazione fu contratta, sapeva che essa non era destinata al soddisfacimento dei bisogni familiari. Pertanto nell'art. 188 è stata conservata la norma del progetto, apportandovi solo un emendamento, sia per migliorarne la formulazione, sia per eliminare il dubbio che anche i creditori della moglie possano agire sui frutti della dote.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 123

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 28 parole tolte, 33 parole aggiunte.

tolto: L'esecuzione sui frutti dei beni dotali non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti dal marito per scopi estranei ai bisogni della famigliaaggiunto: I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art188 · fonte del testo

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