Art. 178 c.c. — Beni destinati all'esercizio di impresa

((I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 178 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15246/2026

    20 maggio 2026
    • Agricoltura

    In tema di agevolazioni fiscali previste dall'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973 per i trasferimenti di fondi rustici in favore di coltivatori diretti, il requisito soggettivo deve essere posseduto da entrambi i coniugi solo quando l'acquisto avvenga in comunione immediata, con intestazione del bene ad entrambi, mentre, ove il fondo sia acquistato dal solo coniuge coltivatore diretto, con utili realizzati durante il matrimonio, e sia destinato all'esercizio della sua attività imprenditoriale agricola, trova applicazione l'art. 178 c.c., in virtù del quale il fondo rientra nella comunione legale solo de residuo, al momento dello scioglimento del regime, restando, quindi, fino ad allora, intestato esclusivamente al coniuge acquirente, il quale ha diritto alle agevolazioni se coltivatore diretto, risultando invece irrilevante, a tal fine, il regime di comunione legale eventualmente vigente.

    Art. 178 c.c. · Art. 177 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 257 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Della costituzione della dote. Nell'indicare le persone che, oltre la moglie, possono costituire o aumentare la dote dopo il matrimonio, non si è parlato nell'art. 178 di altri anzichè di «estranei», come era stato suggerito, per evitare il dubbio che anche il marito possa costituire la dote dopo il matrimonio. Non è stata accolta la proposta di stabilire che la costituzione di dote può comprendere anche i beni futuri. Come fu osservato nella relazione al progetto definitivo, l'ammissibilità della costituzione in dote dei beni futuri era giustificata nel codice del 1865, che non consentiva la costituzione durante il matrimonio, ma non lo è nel nuovo sistema, che segue il principio opposto. Oltre ciò è da considerare l'inopportunità che la donna assuma un impegno di portata imprevedibile, che potrebbe riuscire eccessivamente gravoso. Non è stata riprodotta la norma del capoverso dell'art. 175 del progetto, con cui si disponeva che la costituzione di dote espressa in termini generici comprende tutti i beni presenti. Se questa norma era necessaria nel vecchio codice, per escludere che in una costituzione di dote fatta in termini generici si comprendessero anche i beni futuri, è superflua nella nuova legge che esclude i beni futuri dalla costituzione di dote.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 119

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 17 parole tolte, 34 parole aggiunte.

tolto: La dote puo' essere costituita o aumentata anche durante il matrimonio sia dagli estranei sia dalla moglieaggiunto: I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art178 · fonte del testo

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