In tema di agevolazioni fiscali previste dall'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973 per i trasferimenti di fondi rustici in favore di coltivatori diretti, il requisito soggettivo deve essere posseduto da entrambi i coniugi solo quando l'acquisto avvenga in comunione immediata, con intestazione del bene ad entrambi, mentre, ove il fondo sia acquistato dal solo coniuge coltivatore diretto, con utili realizzati durante il matrimonio, e sia destinato all'esercizio della sua attività imprenditoriale agricola, trova applicazione l'art. 178 c.c., in virtù del quale il fondo rientra nella comunione legale solo de residuo, al momento dello scioglimento del regime, restando, quindi, fino ad allora, intestato esclusivamente al coniuge acquirente, il quale ha diritto alle agevolazioni se coltivatore diretto, risultando invece irrilevante, a tal fine, il regime di comunione legale eventualmente vigente.
Art. 178 c.c. · Art. 177 c.c.
Rassegna di maggio 2026, p. 257 ↗