Art. 1599 c.c. — Trasferimento a titolo particolare della cosa locata

[1]Il contratto di locazione e' opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa.

[2]La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.

[3]Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.

[4]L'acquirente e' in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1599 · fonte del testo

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