Art. 216 rilancio — Disposizioni in tema di impianti sportivi

All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020";
  • b)al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020". In ragione della sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attivita' medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio puo' essere concordata anche in ragione della necessita' di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonche' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. La sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e' sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprieta' di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilita' da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. ((4. La sospensione delle attivita' sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilita' della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attivita' con modalita' a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale))

Testo vigente dal 22 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2020 al 22 maggio 2021. 140 parole tolte, 56 parole aggiunte.

… cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenutitolto: ..., nonche' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza … della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. tolto: A seguito della aggiunto: 4. La sospensione delle attivita' sportivetolto: , disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n.19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la aggiunto: determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilita' della prestazione tolto: dovuta in relazione ai contratti di abbonamentotolto: , anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti tolto: acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo gia' versato per tali periodi di sospensione dell'attivita' sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, puo' rilasciare aggiunto: che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attivita' con modalita' a distanza quando realizzabili, un voucher di tolto: pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attivita' sportiva. aggiunto: valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art216 · fonte del testo

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