Art. 1466 c.c. — Impossibilità nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1466 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18006/2025

    2 luglio 2025

    I contratti complessi o plurilaterali sono caratterizzati da uno scopo comune, rilevante sul piano della causa concreta (che resta unica), e si distinguono, dunque, dai negozi collegati, i quali, pur conservando una propria causa autonoma, si trovano in rapporto di interdipendenza funzionale, finalizzata alla realizzazione di un risultato economico unitario e complesso, la quale dà luogo a una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, nel senso che le vicende di un contratto si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia (principio del "simul stabunt, simul cadent").

    Art. 1466 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1420 c.c. · Art. 1446 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 184 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1466 · fonte del testo

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