Art. 1468 c.c. — Contratto con obbligazioni di una sola parte

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa puo' chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalita' di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La clausola rebus sic stantibus adduce a una semplice revisione del contratto non solamente nel caso, già ricordato, in cui la parte, di fronte alla domanda di risoluzione, offra di esso un'equa modificazione, ma anche per i contratti che hanno per oggetto obbligazioni di una sola delle parti; per questi contratti il nuovo codice ammette, secondo i casi, una riduzione delle obbligazioni assunte o un mutamento nel contenuto di esse, capace di ricondurre ad equità l'economia del rapporto (art. 1468). Si ha poi talvolta sola revisione di corrispettivo (articolo 1664); mentre, in altre ipotesi (art. 1623), il sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni può portare, secondo le circostanze, a revisione di una di esse o a risoluzione. Dei singoli contratti. DELLA VENDITA.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 666

  • Questo contratto rientra nell'attività quotidiana di ogni ceto di persone; e perciò in tutti i codici comparisce in testa alla parte speciale dei contratti. Maggiore importanza la sua disciplina viene ad assumere a causa della fusione di tutte le norme relative alla vendita di cose mobili, finora sparse nel codice civile, nel codice di commercio e nelle leggi speciali. Questa nuova situazione legislativa ha imposto anzitutto una diversa sistemazione della materia, meglio rispondente alle esigenze di ordine e chiarezza. Nel vecchio codice infatti le norme sulla vendita mobiliare ed immobiliare erano disordinatamente commiste, tanto che era difficile comprendere il singolo riferimento; nel nuovo codice invece si è nettamente separata la disciplina della vendita di cose mobili dalla disciplina della vendita di cose immobili, per quanto l'una e l'altra siano rimaste dominate da norme generali, comuni ad ogni tipo di vendita. Nel codice abrogato si dava maggior rilievo alla vendita immobiliare in omaggio a un vecchio e superato orientamento economico. Il nuovo codice invece ha sviluppato notevolmente la disciplina della vendita mobiliare, considerando sia la sua maggiore frequenza rispetto a quella immobiliare sia l'importanza che ha assunto nell'economia moderna la proprietà mobiliare. Disposizioni generali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 667

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1468 · fonte del testo

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