Art. 962 c.c. — Revisione del canone
Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1966, n. 607.
Abrogato dal 7 agosto 1966
Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1966, n. 607.
Abrogato dal 7 agosto 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Una delle cause per cui l'enfiteusi può dirsi caduta in desuetudine è da ravvisarsi nell'inalterabilità del canone. Innovando in questo punto al sistema del codice del 1865, l'art. 962 consente alle parti di chiedere, decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. La disposizione innovativa tende, com'è chiaro, a conservare, attraverso la fluttuazione dei valori, un giusto equilibrio tra l'ammontare del canone e il valore del fondo. Tuttavia, poichè la possibilità di revisione del canone introduce nel rapporto un elemento d'incertezza, al fine di ridurre al minimo tale incertezza e assicurare al rapporto stabilità, la revisione non è ammessa, se il valore attuale del fondo non sia almeno duplicato o ridotto a metà rispetto al valore iniziale o, nel caso di successive revisioni, rispetto a quello accertato nella precedente revisione (art. 962, secondo comma). Nella determinazione del valore attuale del fondo non deve naturalmente tenersi conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta o dai deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile (art. 962, primo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 451
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 agosto 1966. 88 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore si determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta o di deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.
tolto: La revisione non e' ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta almeno raddoppiato o ridotto a meta' rispetto al valore iniziale o a quello accertato nella precedente revisione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art962 · fonte del testo
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