Corte costituzionale

Ordinanza n. 207/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,

lettere a) e b), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3 e dell'art. 4

della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo

dell'indennità speciale nella determinazione della buonuscita dei

pubblici dipendenti), promossi con ordinanze emesse il 29 aprile 1994

dal Consiglio di Stato, VI sezione giurisdizionale, il 28 ottobre

1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione

staccata di Brescia, il 16 giugno 1994 dal Tribunale amministrativo

regionale della Liguria (n. 2 ordinanze), il 10 giugno 1994 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, il 13 e il 27

ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (n.

3 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 18, 19, 114, 115, 148,

149, 150 e 151 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 10 e 12, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Rizzato Maria

Teresa ed altri, di Bertoja Luisa ed altra, di Paolini Mario ed

altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, VI sezione, ha sollevato, con

ordinanza emessa il 29 aprile 1994, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 4,

della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo

dell'indennità speciale nella determinazione della buonuscita dei

pubblici dipendenti), in relazione agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, rilevando, da un lato - previa affermazione

dell'inapplicabilità del disposto dell'art. 4 della stessa legge nel

giudizio a quo, concernente anche altre voci stipendiali -,

l'irragionevolezza della discriminazione operata dal legislatore

nella previsione della minore percentuale di computo dell'indennità

integrativa speciale tra i dipendenti degli enti pubblici non

economici ex lege n. 70 del 1975 (Disposizioni sul riordinamento

degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale

dipendente) e quelli di tutte le altre pubbliche amministrazioni di

cui alla successiva lettera b) del citato art. 1, comma 1, e,

dall'altro lato, l'illogica sperequazione del regime dei crediti

disciplinati dall'art. 2, comma 4, della legge n. 87 del 1994

rispetto agli altri crediti ordinari, con notevole diminuzione del

contenuto di una prestazione economica che deve essere considerata

quale retribuzione differita;

che con ordinanza emessa il 28 ottobre 1994 il T.A.R. per la

Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale: a) dell'art. 4 della citata legge n. 87

del 1994, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma,

25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto - disponendo

l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese

processuali - sottrae alla valutazione del giudice (e così

interferisca con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto

sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonché

- escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a

seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale -

viola il diritto di difesa e di azione nonché il principio del

giudice naturale; b) dell'art. 3, comma 2, della legge impugnata, per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non

esclude dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in

via amministrativa quei dipendenti cessati dal servizio che abbiano

proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di ottenere il

computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo

del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 2, comma 4, stessa

legge, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, in base a

motivazioni analoghe a quelle prospettate dal Consiglio di Stato;

che con due identiche ordinanze, emesse entrambe il 16 giugno

1994, il T.A.R. della Liguria, secondo considerazioni conformi a

quelle svolte in parte qua dagli altri giudici remittenti, ha

censurato l'art. 4 della legge n. 87 del 1994, per violazione

dell'art. 24 della Costituzione, assumendo in particolare la natura

non pienamente satisfattiva assunta dallo ius superveniens rispetto

alle pretese fatte valere in giudizio, nonché gli artt. 1, lettera

a), in relazione alla successiva lettera b), e 2, comma 4, della

stessa legge, perché confliggenti sia con gli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione (oltre che con il principio generale espresso dall'art.

1282 del codice civile), sia con l'art. 97 della Costituzione stessa,

introducendo siffatte disposizioni una irrazionale deroga a favore

dello Stato al principio fondamentale di liquidazione dei debiti

liquidi ed esigibili;

che con quattro ordinanze emesse, la prima, il 10 giugno 1994

dal T.A.R. per la Lombardia e, le altre tre, il 13 ottobre 1994 ed il

27 ottobre 1994 dal T.A.R. per il Veneto, sono state sollevate, con

riferimento agli artt. 3, 24, 25, 36, 103 e 113 della Costituzione,

questioni di legittimità dei già citati artt. 1, lettere a) e b),

2, comma 4, 3 e 4 della legge n. 87 del 1994, con motivazioni

sostanzialmente identiche a quelle rispettivamente svolte in merito

dagli altri giudici a quibus;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato;

che nel giudizio promosso dall'ordinanza del T.A.R. per la

Lombardia in data 10 giugno 1994, si è costituito l'I.N.P.S.

chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate in parte

inammissibili ed in parte manifestamente infondate, e ha depositato

altresì una memoria nell'imminenza della camera di consiglio;

che nei giudizi promossi con le tre ordinanze del T.A.R. per il

Veneto del 13 ottobre 1994 e 27 ottobre 1994, si sono costituiti i

ricorrenti, i quali, ribadendo le considerazioni svolte dal

remittente, hanno insistito per la declaratoria di

incostituzionalità delle norme de quibus.

Considerato che le questioni, complessivamente concernenti la

medesima normativa, possono essere riunite e congiuntamente decise;

che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate

con la sentenza n. 103 del 1995, in ragione dell'affermato carattere

tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle

aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di

computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal

servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;

che, in particolare, in tale decisione - con riferimento alla

questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente

l'asserita illegittimità della dichiarazione d'estinzione d'ufficio

dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha

sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa

di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori

dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la

sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle

suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del

1993, erano ben assunte al rango di diritti, ma non erano ancora

immediatamente determinabili;

che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed

il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato

accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui

ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non

incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale

riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua

prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del

1995);

che è, infine, inesatta l'affermazione fatta dal Consiglio di

Stato remittente circa l'asserita inapplicabilità del citato art. 4

al giudizio de quo, concernente il riconoscimento nel computo del

trattamento di fine rapporto anche di altre voci stipendiali, poiché

l'estinzione d'ufficio comunque investe il diritto principale e

quelli accessori fatti valere dal soggetto con la specifica pretesa,

appagata a seguito dell'intervento del legislatore;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in

quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, lettere a) e

b), dell'art. 2, comma quarto, dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge

29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità

integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei

pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento, agli artt. 3, 24,

primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 38, 97, 103 e 113 della

Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal T.A.R. per la Lombardia,

dal T.A.R. della Liguria e dal T.A.R. per il Veneto, con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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