Codice civile

Art. 21 c.c. — Deliberazioni dell'assemblea

[1]Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' degli associati. In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non hanno voto.

[2]Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non e' altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

[3]Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 20 regola la convocazione dell'assemblea delle associazioni. Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare, l'assemblea una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e inoltre quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. Nell'art. 21 sono determinate le maggioranze necessarie per le deliberazioni dell'assemblea, mentre l'art. 22 riflette le azioni di responsabilità contro gli amministratori.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 49

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art21 · fonte del testo

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